Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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I rapporti di monitoraggio sono verificati mediante controlli a campione. In caso di dubbi in merito alla correttezza o alla completezza del rapporto di monitoraggio, l’UFAM può far verificare i dati da revisori incaricati a tale scopo, a spese del gestore degli impianti. All’occorrenza, ordina le necessarie correzioni, con effetto retroattivo dall’inizio della necessità di correzione (cpv. 4).
Art. 91 Computo degli attestati nazionali
Ai gestori di impianti con un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o un obiettivo basato sui provvedimenti possono essere rilasciati attestati nazionali per ulteriori riduzioni delle emissioni che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 105. Tali emissioni devono essere indicate nel monitoraggio e contabilizzate come emissioni di gas serra.
Art. 92 Computo di attestati internazionali
Il computo di attestati internazionali è possibile su richiesta, qualora i provvedimenti non possano essere attuati per motivi giuridici o tecnici (lett. a), non sussista più alcun potenziale (lett. b) o l’onere finanziario supplementare causato dalla prestazione sostitutiva pregiudicherebbe notevolmente la competitività (lett. b). Gli attestati internazionali computati devono essere indicati nel monitoraggio.
Art. 93 Computo dei miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti
Provvedimenti adottati al di fuori del perimetro geografico dell’impegno di riduzione possono essere computati, se soddisfano le prescrizioni dei progetti di compensazione (cpv. 1 lett. a), sono in relazione diretta con l’attività del gestore (lett. b) e sono svolti in maniera analoga secondo la procedura per i progetti di compensazione (cpv. 2). I provvedimenti e i loro effetti devono essere riportati nel monitoraggio.
Art. 94 Adeguamento degli impegni di riduzione
L’UFAM adegua la decisione provvisoria relativa all’impegno di riduzione, se dalla verifica dettagliata della convenzione sugli obiettivi risulta necessario un adeguamento retroattivo (cpv. 1 lett. a) poiché, ad esempio, il potenziale non era stato interamente illustrato o l’efficacia dei provvedimenti non era stata calcolata correttamente, oppure se i fattori di calcolo posti alla base dei valori obiettivo variano (lett. b). Se vengono riscontrati errori, l’impegno di riduzione viene adeguato retroattivamente (cpv. 2). Se, a seguito di tale adeguamento, l’impegno di riduzione negli anni precedenti non risulta ora rispettato o se la lacuna relativa all’obiettivo aumenta, la prestazione sostitutiva diviene esigibile retroattivamente (cpv. 3 lett. a). Se, a seguito di tale adeguamento, l’impegno di riduzione negli anni precedenti è stato rispettato o se la lacuna relativa all’obiettivo si è ridotta, eventuali prestazioni sostitutive saranno rimborsate ed eventuali diritti di emissione consegnati in eccesso saranno restituiti (lett. b).
Art. 95 Esclusione di impianti
L’impegno di riduzione dura fino al 31 dicembre 2030. Una conclusione anticipata pro rata temporis è possibile se l’impianto è stato venduto e il nuovo proprietario dichiara all’UFAM di non voler mantenere l’impegno di riduzione e che in futuro pagherà la tassa sul CO2 (lett. a). L’impegno di riduzione può anche essere concluso pro rata temporis se il processo a elevato tenore di gas serra è stato sospeso o se non vengono più emessi gas serra, ad esempio perché viene utilizzato il teleriscaldamento. Ciò ha il vantaggio di non escludere il gestore degli impianti dalla ridistribuzione fino al 2030. L’impegno di riduzione è altresì concluso pro rata temporis se le condizioni di cui all’articolo 85 non sono più soddisfatte (lett. b) o se il gestore degli impianti emette ora più di 5000 tonnellate di CO2eq e l’impianto è assoggettato al SSQE (lett. c). Nel caso dei raggruppamenti, l’esclusione di un singolo impianto deve essere indicata nella convenzione sugli obiettivi e nel monitoraggio. Non è possibile aggiungere impianti a un impegno di riduzione esistente.