Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Art. 96 Garanzia della prestazione sostitutiva

Il rispetto dell’impegno di riduzione da parte di un gestore di impianti può essere accertato solo in ritardo. Se il raggiungimento degli obiettivi è a rischio, l’UFAM può chiedere all’UDSC la garanzia del rimborso. La domanda di rimborso deve continuare a essere presentata all’UDSC affinché il rimborso possa essere versato non appena il pericolo cessa di esistere.

Art. 97 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti

Tutte le modifiche che possono influire sull’impegno di riduzione (lett. a), come ad esempio modifiche degli impianti o della produzione, ma anche errori scoperti dal gestore stesso, devono essere notificate senza indugio. Il gestore di impianti notifica un aumento delle emissioni di gas serra che potrebbero comportare la partecipazione al SSQE (lett. b), un cambiamento del gestore o una vendita degli impianti (lett. c), modifiche concernenti le casse di compensazione o i numeri di conteggio dell’AVS (lett. d) e delle persone di contatto (lett. e).

Art. 98 Pubblicazione di informazioni

Nel rispetto del segreto di fabbricazione e d’affari, l’UFAM pubblica i nomi e gli indirizzi dei gestori di impianti con un impegno di riduzione. Per i raggruppamenti di emissioni, possono essere pubblicati i nomi e gli indirizzi di tutti gli impianti (lett. a). Contrariamente al Programma Edifici sono pubblicati i numeri EGID e IDI di tutti gli impianti (lett. b). Sono inoltre pubblicati, per ogni impegno di riduzione, gli obiettivi di efficienza in termini di emissioni di gas serra e gli obiettivi basati sui provvedimenti (lett. c), le emissioni effettive annue di gas serra (lett. d), il numero di attestati nazionali rilasciati nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni (lett. e), la quantità di attestati internazionali computati al rispetto degli obiettivi (lett. f), l’efficacia dei provvedimenti al di fuori dei propri impianti di produzione computati al rispetto degli obiettivi (lett. g), l’ammontare della prestazione sostitutiva e il numero di diritti di emissione consegnati a tal fine nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni (lett. h). Oltre a ciò, viene pubblicato il nome del consulente energetico che assiste il gestore degli impianti nella stipulazione dell’impegno di riduzione e nel monitoraggio annuale, nonché il nome della ditta, dell’organizzazione o del team di consulenti su incarico dei quali il consulente energetico opera (lett. i).

Capitolo 8: Compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti e attestati per le riduzioni delle emissioni e lo stoccaggio di carbonio

Sezione 1: Compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti

Art. 99 Obbligo di compensazione

L’obbligo di compensazione sorge all’atto dell’immissione in consumo di carburanti fossili conformemente all’articolo 4 capoverso 1 della legge sull’imposizione degli oli minerali (LIOm). Tale obbligo si fonda quindi sulla stessa fattispecie dell’imposta sugli oli minerali. Anche la trasformazione di gas fossili, immessi in consumo come combustibile e solo successivamente tassati come carburante, sottostà all’obbligo di compensazione (cpv. 1).

Sono soggetti all’obbligo di compensazione i carburanti fossili secondo l’allegato 18. Sono esclusi dall’obbligo di compensazione i carburanti che sono esentati dall’imposta sugli oli minerali conformemente all’articolo 17 LIOm (cpv. 2).

Art. 100 Deroghe all’obbligo di compensazione in caso di piccole quantità

Secondo l’articolo 30 capoverso 6 legge sul CO2, il Consiglio federale può escludere dall’obbligo di compensazione l’immissione di piccole quantità di carburanti. Come finora, l’articolo 100 fissa la soglia a 1000 tonnellate di CO2 all’anno emesse nell’ambito dell’utilizzo a scopo energetico. Per la deroga all’obbligo di compensazione è determinante la quantità di carburante immessa in consumo dall’importatore