Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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nell’arco di un anno civile. Il valore soglia non deve essere stato superato annualmente nel corso dei precedenti tre anni (cpv. 1).
Se i quantitativi immessi superano il valore soglia di 1000 tonnellate di CO2 nel corso di un anno (cpv. 2), la persona è assoggettata all’obbligo di compensazione con effetto retroattivo all’inizio di tale anno. Una nuova deroga è possibile se la soglia di 1000 tonnellate di CO2 non viene nuovamente superata per tre anni consecutivi.
Se un fabbricante o un importatore di carburanti immette in consumo diversi carburanti, fa stato la somma delle emissioni causate dallo specifico carburante.
Art. 101 Raggruppamenti di compensazione
In linea di principio, gli importatori sono responsabili individualmente dell’adempimento dell’obbligo di compensazione. L’articolo 101 consente a chi è soggetto all’obbligo di compensazione di riunirsi, come finora, in raggruppamenti di compensazione per fornire congiuntamente le prestazioni di compensazione necessarie. A tal fine, entro il 30 novembre dell’anno precedente l’anno soggetto all’obbligo di compensazione, presentano all’UFAM una domanda (cpv. 1). Se il numero o la composizione dei membri di un raggruppamento di compensazione varia (ad es. con l’entrata di un nuovo membro), si deve presentare una nuova domanda.
Il raggruppamento di compensazione ha gli stessi diritti e obblighi di una singola persona soggetta all’obbligo di compensazione (cpv. 2).
Inoltre, il raggruppamento di compensazione designa un rappresentante che funge da interlocutore e agisce nei confronti della Confederazione per l’adempimento dell’obbligo di compensazione (cpv. 3).
Se, ad esempio, i dati di contatto dei membri del raggruppamento di compensazione subiscono modifiche o se si verificano cambiamenti di sede, d’ora in avanti tali modifiche devono essere comunicate all’UFAM (cpv. 4). Non è necessaria una nuova domanda.
Art. 102 Aliquota di compensazione
L’aliquota di compensazione definisce la percentuale delle emissioni di CO2 causate dai trasporti che deve essere compensata in Svizzera e all’estero per raggiungere l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 legge sul CO2. L’articolo 30 capoverso 2 lettera b della legge fissa l’aliquota di compensazione annua in Svizzera ad almeno il 15 per cento per il periodo 2022-2024 e ad almeno il 20 per cento per il periodo dal 2025 al 2030 compreso (cpv. 2).
L’aliquota di compensazione complessiva ammonta in media nel periodo 2022-2024 al 20 per cento a causa della prevedibile limitata disponibilità iniziale di attestati internazionali. Per il periodo 2025–2027 l’aliquota di compensazione annua ammonta in media al 60 per cento, per il periodo 2028–2029 in media al 70 per cento e per il 2030 al 75 per cento(cpv. 3).
Le emissioni di CO2 per ogni carburante sono calcolate in base ai fattori di emissione indicati nell’allegato 18 che corrispondono a quelli utilizzati per l’inventario nazionale dei gas serra. Le quantità di carburanti immesse in consumo moltiplicate per il fattore di emissione specifico determinano le emissioni di CO2 da compensare (cpv. 4).
Il Consiglio federale continua a non stabilire alcuna priorità per gli attestati internazionali conseguiti mediante riduzioni di emissioni nella filiera del valore aggiunto di imprese svizzere o mediante l’impiego di tecnologie svizzere (art. 30 cpv. 5 legge sul CO2). In tal modo si tiene conto, tra l’altro, della mancanza di esperienze riguardo a tali progetti di compensazione all’estero e dell’incertezza sul numero di accordi internazionali stipulati.