Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 103 Adempimento dell’obbligo di compensazione

Per adempiere l’obbligo di compensazione devono essere consegnati attestati nazionali e internazionali sulle riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera o all’estero (cpv. 1 lett. a). Inoltre, l’obbligo di compensazione conformemente all’articolo 30 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2 deve essere adempiuto anche mediante la messa in commercio in Svizzera di biocarburanti (lett. b). Le riduzioni di CO2 che ne risultano sono computate direttamente alla compensazione interna, ma non attestate. Per determinare le quantità di carburanti immesse in consumo sono determinanti le rilevazioni dell’UDSC.

Conformemente all’articolo 30 capoverso 3 della legge sul CO2, almeno il 3 per cento dell’obbligo di compensazione deve essere conseguito con provvedimenti in Svizzera volti a ridurre a lungo termine le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. Se questa quota è soddisfatta con biocarburanti, possono essere computate solo le riduzioni nette, ossia le riduzioni delle emissioni generate dalla produzione e dal trasporto, ottenute mediante l’impiego del carburante di origine biogena. Per i carburanti provenienti da rifiuti biogeni o da residui di produzione prodotti secondo lo stato della tecnica, la prestazione di compensazione computabile può risultare più elevata poiché, per questi carburanti, si deve partire dal presupposto che le emissioni a monte della produzione del carburante non debbano essere, o debbano essere solo in piccola parte, attribuite al carburante stesso (cpv. 2). L’immissione di biocarburanti non deve comportare un aumento diretto e significativo delle emissioni globali, né una riduzione sostanziale del potenziale di stoccaggio globale (cpv. 3).

Le quantità di biocarburanti immessi devono essere dichiarate chiaramente all’UFAM nell’ambito del rapporto annuale sull’adempimento dell’obbligo di compensazione (cpv. 4), comunicando il relativo numero della decisione di tassazione dell’UDSC. La quantità notificata può essere computata solo nell’anno in cui è stata immessa e si deve comprovare che non è computata al tempo stesso nel calcolo delle emissioni di CO2 del parco veicoli nuovi degli importatori e dei costruttori di veicoli o come provvedimento per ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas serra nell’aviazione (cpv. 4). Di conseguenza, l’immissione di biocarburanti non può riguardare neppure le emissioni di gas serra contemplate dal SSQE, da una riduzione equivalente alla partecipazione al SSQE secondo l’articolo 21 capoverso 3 della legge sul CO2, da un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra secondo l’articolo 86 o da un obiettivo basato sui provvedimenti secondo l’articolo 87.

Per adempiere gli obblighi di compensazione degli anni dal 2022 al 2029 compreso, le persone soggette all’obbligo di compensazione possono consegnare attestati sia nazionali che internazionali, rilasciati per le riduzioni delle emissioni degli anni dal 2021 al 2030 compreso (cpv. 5). Inoltre, per adempiere l’obbligo di compensazione per il periodo 2022-2025 possono utilizzare attestati nazionali, rilasciati per riduzioni di emissioni sul periodo 2013-2020 (lett. a). Per contro, nell’anno di riferimento 2030 possono essere prese in considerazione soltanto le riduzioni delle emissioni e le prestazioni dei pozzi di carbonio fornite nello stesso anno (lett. c). In tal modo si garantisce che l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 legge sul CO2 sia raggiunto anche effettivamente nel 2030.

Come finora, tutti i costi per tonnellata di CO2 compensata devono essere indicati in modo trasparente (cpv. 6). Per valutare se i costi di compensazione superano il limite massimo legale di 10 centesimi al litro di carburante per il periodo dal 2022 al 2024 e di 12 centesimi al litro di carburante per quello dal 2025 al 2030 compreso, sono rilevanti i costi di compensazione medi di tutti i progetti nel corso dell’intera durata dell’obbligo di compensazione. Non sono compresi i costi di un’eventuale prestazione sostitutiva secondo l’articolo 32 legge sul CO2. La composizione dei costi, ad esempio la suddivisione in costi d’esercizio e di sviluppo, deve essere chiara. Gli investimenti iniziali (costi di sviluppo del progetto) devono essere distinti dai costi di gestione del progetto e ripartiti sull’intera durata dell’obbligo di compensazione fino al 2030.

Per ogni persona soggetta all’obbligo di compensazione, nella banca dati gestita dall’UFAM sono amministrate informazioni sull’entità dell’obbligo di compensazione, sulla quantità di attestati nazionali e internazionali non ancora utilizzati per la compensazione, sulla quantità di attestati nazionali e internazionali già consegnati e sui costi per tonnellata di CO2 compensata (cpv. 7).