Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Art. 104 Inadempimento dell’obbligo di compensazione
L’obbligo di compensazione è considerato non adempiuto se i requisiti di cui all’articolo 103 non sono soddisfatti e sono consegnati solo attestati nazionali, se sono immessi solo biocarburanti o se non è raggiunto il 3 per cento mediante provvedimenti nel settore dei trasporti.
Se l’obbligo di compensazione non è adempiuto entro i termini o non è adempiuto integralmente, l’UFAM fissa un termine supplementare adeguato (cpv. 1). La durata del termine supplementare dipende dalla quantità della prestazione di compensazione mancante. Esso ammonta al massimo a 12 mesi. L’adempimento dell’intero obbligo di compensazione è valutato nell’ultimo anno dei rispettivi periodi medi (2024, 2027 e 2029).
Se una persona soggetta all’obbligo di compensazione non adempie l’obbligo di compensazione neppure dopo la scadenza del termine suppletivo, sono dovuti 320 franchi per tonnellata di CO2 non compensata in Svizzera e 100 franchi per tonnellata di CO non compensata all’estero. Inoltre, per ogni tonnellata di CO2 non compensata deve essere consegnato un attestato internazionale. Per la richiesta della prestazione sostitutiva l’UFAM emana una decisione (cpv. 2). Gli attestati internazionali devono essere consegnati entro il 1° giugno dell’anno successivo alla notifica della decisione relativa al pagamento della prestazione sostitutiva (cpv. 4). Se il termine di pagamento per la prestazione sostitutiva non è rispettato, come finora sarà inoltre dovuto un interesse di mora il cui importo è fissato dal DFF (cpv. 3).
Sezione 2: Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni e di stoccaggio di car-
bonio in Svizzera o all’estero
Art. 105 Requisiti per gli attestati nazionali e internazionali
L’UFAM rilascia attestati nazionali rispettivamente internazionali per progetti o programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera rispettivamente all’estero, se tali progetti o programmi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 105 (cpv. 1). I requisiti si applicano per analogia anche ai progetti o ai programmi di stoccaggio del carbonio (cfr. commento all’art. 106).
Nell’interesse degli obiettivi di politica climatica, occorre ammettere solo progetti di compensazione che riducono ulteriormente e durevolmente le emissioni della Svizzera, aumentano l’efficienza energetica e sostituiscono l’impiego di vettori energetici fossili e di prodotti a elevato consumo energetico. Di conseguenza, possono essere rilasciati attestati solo per i progetti e i programmi che non sono esclusi secondo l’allegato 19 e l’allegato 20 (cpv. 1 lett. a). Per le riduzioni consentite possono essere rilasciati attestati se, conformemente al capoverso 1 lettera b, è reso verosimile ed esposto in maniera ricostruibile che i progetti o i programmi non sono economicamente redditizi senza i proventi della vendita degli attestati (n. 1). La prova di questa addizionalità finanziaria comprende in ogni caso un’analisi della redditività e può comprendere anche un’analisi di ulteriori ostacoli. Il richiedente deve inoltre provare che la tecnologia impiegata nel progetto è conforme allo stato della tecnica in Svizzera o all’estero (n. 2). Sono previste eccezioni per le grandi aziende industriali attive a livello internazionale all’estero (cfr. commento all’allegato 20). Lo stato della tecnica corrisponde di norma ai requisiti e ai metodi di calcolo delle norme, dei promemoria, degli aiuti all’esecuzione e delle raccomandazioni vigenti delle pertinenti organizzazioni professionali. Inoltre, deve essere provato il requisito dell’addizionalità della riduzione delle emissioni per i progetti in Svizzera e all’estero (n. 3). La riduzione delle emissioni conseguita da un progetto o da un programma deve sempre essere in aggiunta al «business-as-usual». La prova richiede un’ipotetica evoluzione di riferimento da definire nell’ambito di ogni progetto. Nel calcolo dell’evoluzione di riferimento devono essere prese in considerazione tutte le disposizioni rilevanti che influiscono sulle emissioni ammissibili e realisticamente attese entro i limiti di sistema del progetto o del programma. Per i progetti e i programmi all’estero si devono considerare, tra l’altro, gli obiettivi climatici nazionali (Nationally Determined Contributions) e le strategie climatiche a lungo termine degli Stati partner. La prestazione di riduzione è dimostrata rispetto a questa evoluzione di riferimento. Gli attestati sono in seguito rilasciati solo se il progetto o il programma rispetta le pertinenti disposizioni e norme in