Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Svizzera (n. 4). Al fine di evitare conflitti di obiettivi, occorre dimostrare sommariamente come le disposizioni rilevanti sono rispettate.

I progetti all’estero devono inoltre dimostrare come contribuiscono allo sviluppo sostenibile sul posto come sancito nell’articolo 6 lettera b della legge sul CO2 e non implicano conseguenze negative in termini ecologici e sociali (n. 5). Tale contributo deve essere confermato dallo Stato partner.

Secondo il capoverso 1 lettera c, il richiedente deve fornire le prove che la riduzione delle emissioni è comprovabile e quantificabile (n. 1). In tale contesto, dimostra che il progetto o il programma comporta ulteriori riduzioni misurabili dei gas serra. Queste riduzioni delle emissioni devono essere calcolate in modo conservativo (n. 2); ciò significa che il richiedente deve indicare per il proprio progetto o programma di evitare una sovrastima importante delle riduzioni delle emissioni.

Per il resto, i progetti e i programmi previsti non devono comportare emissioni supplementari provenienti da altre fonti o una riduzione dei pozzi di carbonio (cpv. 1 lett. d). Se le emissioni mondiali aumentano a seguito di tale rilocalizzazione delle emissioni («carbon leakage»), non vengono rilasciati attestati.

Le riduzioni delle emissioni sono attestate solo se la relativa domanda è stata presentata al più tardi tre mesi dopo l’inizio dell’attuazione del progetto o del programma (lett. e). I progetti possono generare riduzioni delle emissioni che possono essere attestate solo finché non sono ancora terminati (lett. f).

Conformemente al capoverso 2, gli attestati sono ora rilasciati anche se le riduzioni delle emissioni o le prestazioni dei pozzi di carbonio conseguite non possono ancora essere quantificate in modo sufficiente nella domanda qualora, parallelamente al progetto, venga effettuato uno studio scientifico secondo l’articolo 108.

Per riduzioni delle emissioni conseguite nel SSQE o per riduzioni equivalenti al SSQE non sono rilasciati attestati nazionali (cpv. 3). I gestori di impianti che si sono impegnati per un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra secondo l’articolo 86 o per un obiettivo basato sui provvedimenti secondo l’articolo 87 possono realizzare progetti secondo gli articoli 105 e 107. Gli attestati nazionali devono tuttavia essere indicati come emissioni nel rispettivo monitoraggio (cpv. 4).

Il capoverso 5 definisce l’inizio della realizzazione come il momento in cui il richiedente assume verso terzi un impegno finanziario determinante. Di solito questo momento coincide con la stipulazione di contratti di costruzione o di compravendita di componenti essenziali. L’importanza di un impegno finanziario dipende, da un lato, dal suo rapporto con gli investimenti complessivi previsti e, dall’altro, dallo scopo a cui è destinato. Se le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante provvedimenti organizzativi interni, il momento in cui sono decisi i provvedimenti è considerato l’inizio della realizzazione.

Art. 106 Requisiti per gli attestati per lo stoccaggio di carbonio

La revisione della legge sul CO2 permette lo stoccaggio biologico e geologico del carbonio (prestazioni dei pozzi di carbonio) per il meccanismo di compensazione. A seguito di provvedimenti, in linea di massima sono ammesse elevate prestazioni dei pozzi di carbonio, ad esempio dal suolo, da sistemi agroforestali o dai boschi. Lo stoccaggio del carbonio deve avvenire in modo sostenibile con l’ausilio di pozzi di carbonio naturali esistenti (suolo o bosco), in modo che essi presentino potenziale di stoccaggio anche a lungo termine. Nel caso di un bosco impiegato quale pozzo di carbonio biologico, la rigenerazione del bosco è ad esempio utile a questo scopo, dovendo mantenere, oltre alla prestazione del pozzo, anche le funzioni forestali conformemente all’articolo 1 della legge forestale26, nonché la qualità del suolo (ad es. nessun inacidimento del suolo). Al fine di tener conto della politica climatica ed energetica e di gestire efficacemente le interfacce con altre attività di politica climatica del settore del legno e forestale, il calcolo della prestazione conseguita dal pozzo di carbonio dovrebbe basarsi su uno scenario di riferimento nazionale. Lo stoccaggio geologico del carbonio può ad esempio consistere in depositi di energia nel sottosuolo o in materiali da costruzione non organici.

26 RS 921