Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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I progetti e i programmi intesi ad aumentare le prestazioni dei pozzi di carbonio devono garantire la permanenza di tale ulteriore serbatoio di carbonio. Secondo la decisione del Consiglio federale del 28 agosto 2019, le emissioni di gas serra e la sottrazione di CO2 dall’atmosfera dovranno essere in equilibrio al più tardi nel 2050 (emissioni zero netto)27. Le emissioni di CO2 causate dai trasporti, compensate con l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, non possono quindi fuoriuscire nell’atmosfera come minimo per 30 anni dopo l’inizio degli effetti, ma di conseguenza neppure successivamente (cpv. 1 lett. a). Quale sistema di garanzia della stabilità, per i progetti e i programmi in Svizzera è richiesta una menzione nel registro fondiario (cfr. art. 116).

Devono inoltre essere soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 105 capoversi 1 e 2 (cpv. 1 lett. b). Per evitare il rischio di doppio conteggio della prestazione dei pozzi di carbonio, il limite di sistema del progetto deve essere scelto in modo tale che il carbonio stoccato non sia imputato ad altri strumenti di politica climatica (lett. c). Ciò si verificherebbe, tra l’altro, se il CO2 fosse emesso dall’esercizio di impianti nel SSQE e successivamente stoccato come progetto di compensazione, in particolare se il gestore degli impianti nel SSQE ricevesse dapprima diritti di emissione gratuiti e in seguito attestati per lo stoccaggio delle stesse tonnellate di CO2. Inoltre, i progetti o i programmi di stoccaggio del carbonio non devono competere con i progetti o i programmi di riduzione delle emissioni (lett. d). In tal modo s’intende evitare che vengano attuati progetti volti ad aumentare le prestazioni dei pozzi di carbonio per stoccare nuove emissioni da fonti fossili.

Una cosiddetta inversione avviene quando il carbonio stoccato fuoriesce da un pozzo di carbonio e il deposito diventa una fonte: È ipotizzabile, in particolare, il rilascio da un incendio boschivo (pozzi di carbonio biologici) o da perforazioni che generano punti permeabili verso la superficie (pozzi di carbonio geologici). In seguito a tale inversione, gli attestati rilasciati per le tonnellate di CO2 originariamente stoccate e poi fuoriuscite, non possono più essere riconosciuti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di compensazione (cpv. 2). Gli attestati in questione sono contrassegnati e riaccreditati sul conto della persona soggetta all’obbligo di compensazione (lett. a). In sostituzione, questa deve consegnare un quantitativo equivalente di certificati validi (lett. b). Non è prevista alcuna prestazione sostitutiva finché l’obbligo di compensazione è adempiuto. In caso contrario, si applicano le disposizioni generali di cui all’articolo 104. È possibile presentare successivamente attestati dell’anno in cui gli stessi erano stati originariamente consegnati (cpv. 3). Gli attestati contrassegnati, che non sono più computabili all’obbligo di compensazione, possono essere utilizzati per altri scopi.

All’estero sono ammessi soltanto provvedimenti volti ad aumentare le prestazioni di pozzi di carbonio geologici (cpv. 5). I pozzi di carbonio biologici all’estero non possono generare attestati poiché il rischio di inversione dello stoccaggio, ad esempio a causa di un’altra utilizzazione del suolo o di eventi naturali, non può essere assicurato.

Se si constata un’inversione del serbatoio di carbonio, ciò deve essere comunicato immediatamente all’UFAM. Per indicare lo stoccaggio del carbonio anche dopo l’eventuale conclusione del progetto, occorre presentare un rapporto di monitoraggio e di verifica per il 2030 (cpv. 6). Ciò vale anche se il progetto sarà già terminato in quel momento. In caso contrario, si presumerà che si sia verificata un’inversione e tutti gli attestati di questo progetto saranno contrassegnati e non riconosciuti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di compensazione.

L’articolo 106 non si applica allo stoccaggio di carbonio nei prodotti legnosi (cpv. 4).

Art. 107 Programmi

Come finora, i progetti possono essere raggruppati in programmi. Ciò vale per progetti sia in Svizzera sia all’estero. Oltre alla riduzione delle emissioni o allo stoccaggio di carbonio, i progetti raggruppati in un programma devono perseguire uno scopo comune e impiegare tecnologie predefinite (cpv. 1 lett. a e b).

27 https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-76206.html