Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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I progetti di un programma devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 105 o 106 (lett. c), ma possono differire per quanto riguarda il metodo per comprovare le riduzioni delle emissioni conseguite (prescrizioni di calcolo, addizionalità e monitoraggio). Queste differenze sono tenute in considerazione definendo criteri di ammissione adeguati per tutti i tipi di progetti nel programma (art. 110 cpv. 2 lett. f). In un programma in corso possono essere inseriti soltanto progetti la cui realizzazione non è ancora iniziata (cpv. 1 lett. d). Essi devono essere comunicati al programma prima della realizzazione. L’inizio della realizzazione dei progetti di un programma corrisponde a quello dei singoli progetti (cfr. commenti all’art. 105 cpv. 5). La procedura per la comunicazione dei progetti è specificata nella descrizione del programma. Alla descrizione del programma sarà allegato un modulo modello per la comunicazione di nuovi progetti. I programmi che alla fine del primo periodo di credito contengono un solo progetto sono proseguiti in tale forma e devono soddisfare i relativi requisiti (cpv. 2). Nella prassi, questa regolamentazione si applica unicamente ai programmi in Svizzera che raggiungono lo scadere del primo periodo di credito e che chiedono un secondo periodo di credito. Tutti i nuovi progetti all’estero si troveranno, entro il 2030, nel loro primo periodo di credito. Ritenuto che i precedenti piani soddisfano di regola gli stessi requisiti dei progetti, la terminologia viene uniformata (i piani di una volta facenti parte di un programma sono denominati progetti).
Art. 108 Accompagnamento scientifico
Conformemente all’articolo 105 capoverso 2, i progetti o i programmi per i quali non è possibile quantificare sufficientemente le riduzioni delle emissioni o le prestazioni dei pozzi di carbonio possono comunque ottenere attestati nazionali o internazionali se sono adottati provvedimenti di accompagnamento dei progetti (cpv. 1). L’effetto potenziale del progetto deve essere dimostrabile e la tecnologia impiegata deve essere sperimentata, ma non l’entità delle riduzioni delle emissioni prodotte. L’accompagnamento scientifico mira a ridurre a medio termine le incertezze nella quantificazione dell’efficacia, ma non a consentire progetti di ricerca e sviluppo come progetti di compensazione a sé stanti. Il richiedente è libero di scegliere l’accompagnamento scientifico, a condizione che siano soddisfatti i requisiti della prassi scientifica usuale ossia, in particolare, provvedimenti o misurazioni indipendenti, la valutazione critica dei risultati e la pubblicazione della base tecnica in un giornale stimato dalla comunità scientifica. I costi per l’accompagnamento scientifico del progetto sono a carico dei richiedenti.
Il richiedente presenta all’UFAM un piano di accompagnamento scientifico con la descrizione del progetto o del programma (cpv. 2). La sua fattibilità e tracciabilità è verificata dall’organismo di convalida nell’ambito della convalida. Nel piano il richiedente definisce, in particolare, l’obiettivo e la questione dell’accompagnamento scientifico (lett. a), nonché la base tecnica creata dall’accompagnamento (lett. b). Lo stato delle conoscenze comprende anche i dati statistici necessari per determinare l’incertezza delle misurazioni. Occorre inoltre illustrare le modalità di analisi e interpretazione dei dati raccolti, quelle di calcolo delle riduzioni delle emissioni o delle prestazioni di stoccaggio e il periodo di tempo previsto per l’accompagnamento scientifico (lett. c). In questo contesto si deve anche tenere conto del requisito di conservatività di cui all’articolo 98 capoverso 1 lettera c numero 2. Il richiedente deve inoltre dimostrare le conoscenze specialistiche dell’accompagnamento, ad esempio mediante pubblicazioni scientifiche «peer-reviewed» (revisionate tra pari), esperienze con diversi metodi di misurazione o provvedimenti, nonché conoscenze delle tecnologie interessate o altri giustificativi equivalenti (lett. d). Nel piano i richiedenti devono illustrare l’indipendenza e i possibili conflitti d’interesse sia dell’organizzazione sia delle persone coinvolte che svolgono l’accompagnamento scientifico (lett. e).
I provvedimenti di accompagnamento del progetto devono essere applicati al più tardi con l’inizio degli effetti del progetto. Il richiedente comunica all’UFAM i risultati dei provvedimenti nel rapporto di monitoraggio per ogni anno civile (cpv. 3). L’organismo di controllo valuta se l’effetto delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio è stato quantificato con sufficiente precisione e annota i risultati e la sua raccomandazione di prosecuzione nel rapporto di controllo. L’UFAM decide se le misure d’accompagnamento del progetto sono ancora necessarie basandosi sulle raccomandazioni dell’organismo di controllo (cpv. 4).