Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 60Fedlex · Rapporto esplicativo
essere illustrate le strutture finanziarie per lo scenario di riferimento scelto, nonché per lo scenario di progetto o di programma, al fine di poter valutare l’addizionalità finanziaria secondo l’articolo 105 capoverso 1 lettera b numero 1.
La descrizione del progetto contiene inoltre le informazioni di cui al capoverso 2 lettere a–i. Per i progetti o i programmi all’estero devono essere fornite informazioni che consentano una verifica del contributo allo sviluppo sostenibile in loco (lett. j n. 1). Gli indicatori scelti a tal fine dal richiedente illustrano i contributi agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Per ciascun progetto, in coordinamento con l’autorità competente dello Stato partner, è esaminata la plausibilità degli indicatori proposti. Inoltre, il richiedente espone come minimizza il rischio di conseguenze negative in termini ecologici o sociali nell’ambito del progetto o del programma. Per i progetti o i programmi all’estero deve essere presentato un piano di sostenibilità finanziaria all’organismo di convalida, con il quale deve essere indicato anche come si preveda di proseguire il progetto o il programma a livello istituzionale e come sia garantito l’esercizio a lungo termine del progetto o del programma dopo la fine del periodo di credito (lett. i n. 2).
Se il richiedente si è avvalso della possibilità di presentare all’UFAM una bozza di progetto per una prima valutazione (non vincolante) (cpv. 3), all’organismo di convalida devono essere trasmessi sia la bozza di progetto sia la valutazione della Segreteria Compensazione dell’UFAM e dell’UFE.
Qualora si tratti di un progetto di rete di riscaldamento a distanza o di gas di discarica, l’organismo di convalida esamina inoltre se il progetto o parti dello stesso rientrano nel campo d’applicazione dei metodi standard vincolanti (cpv. 4) che, dal 1° settembre 2018, stabiliscono in modo vincolante, per questi tipi di progetti, il tipo di piano di monitoraggio (cpv. 2 lett. c), il calcolo dell’evoluzione di riferimento (lett. d) e delle riduzioni delle emissioni previste (lett. e). Questa standardizzazione, da un lato, riduce i costi di sviluppo per i richiedenti e, dall’altro, migliora la parità di trattamento dei progetti. Progetti e programmi che non rientrano nel campo d’applicazione descritto possono utilizzare metodi propri come sinora. Per i progetti di reti di riscaldamento che rientrano nel campo d’applicazione dei metodi standard vincolanti, il calore per il quale sono stati assegnati diritti di emissione a un impianto nel SSQE può ora essere preso in considerazione. Per evitare doppi conteggi, questi diritti di emissione devono essere considerati come emissioni nello scenario di riferimento e nello scenario di progetto del progetto di compensazione.
L’organismo di convalida riassume i risultati dell’esame in un rapporto di convalida, in cui illustra, in particolare, le conclusioni che trae e i dati, i documenti e le informazioni dei richiedenti alla base di tale valutazione (cpv. 6). Esso documenta anche lo scambio con il richiedente, sotto forma di domande e risposte, durante la convalida e indica raccomandazioni per gli oneri nell’autorizzazione del progetto o del programma.
Art. 111 Domanda di autorizzazione di progetti o programmi
Il richiedente presenta all’UFAM la domanda di autorizzazione di progetti o programmi mediante il Sistema di informazione e di documentazione elettronico. La domanda comprende, oltre al rapporto di convalida, la descrizione del progetto o del programma (cpv. 1). Per progetti o programmi all’estero, il richiedente presenta inoltre l’autorizzazione del progetto o del programma da parte dello Stato partner (cpv. 2), mentre per progetti o programmi con un accompagnamento scientifico (art. 108) deve essere presentato in aggiunta il piano per le misurazioni di accompagnamento del progetto (cpv. 3). L’UFAM può chiedere al richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda (cpv. 4).
Art. 112 Decisione sull’idoneità di un progetto o di un programma
L’UFAM decide, d’intesa con l’UFE, in base alla domanda ed eventualmente ai dati supplementari di cui all’articolo 111, se il progetto o il programma è idoneo al rilascio di attestati (cpv. 1), alla riduzione delle emissioni o allo stoccaggio di carbonio. La decisione non dà diritto al rilascio di attestati. Il numero di attestati sarà visibile solo durante la realizzazione del progetto o del programma. Il risultato della convalida è incluso sotto forma di raccomandazione nel processo decisionale.