Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Per i progetti e i programmi all’estero la decisione positiva deve servire alla sicurezza degli investimenti poiché sulla base della stessa, in futuro, potranno essere generati attestati. Se lo Stato partner dovesse limitare l’utilizzo delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio, l’UFAM ne terrà conto nella sua decisione e, se necessario, stabilirà criteri o condizioni per la validità dell’autorizzazione (cpv. 2). Ad esempio, uno Stato partner potrebbe limitare la durata al periodo di realizzazione di un NDC. Tali condizioni devono essere annotate nella decisione di idoneità dell’UFAM e tenute in considerazione al momento del rilascio di attestati.

La durata di validità di una decisione sull’idoneità di un progetto o di un programma è definita periodo di credito (cpv. 3). La durata del periodo di credito dipenderà, come sinora, dalla data d’inizio della realizzazione del progetto o del programma. Essa terminerà, indipendentemente dall’inizio della realizzazione, al più tardi il 31 dicembre 2030 o alla data di conclusione del progetto definita nella domanda se precedente. Sulla base della decisione di idoneità, l’UFAM attesta quindi soltanto le riduzioni delle emissioni o le prestazioni dei pozzi di carbonio intervenute dall’inizio della realizzazione fino al 31 dicembre 2030 al massimo. Idealmente, alla scadenza della durata del progetto, i progetti diventano durevolmente autosufficienti sulla base di ulteriori provvedimenti e strumenti di riduzione delle emissioni (art. 30 cpv. 2 legge sul CO2).

Art. 113 Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio

La prova delle riduzioni delle emissioni o delle prestazioni dei pozzi di carbone conseguite nell’intervallo di monitoraggio è fornita mediante il piano di monitoraggio convalidato. A tal fine, il richiedente raccoglie i dati necessari e li riporta in un rapporto di monitoraggio (cpv. 8 lett. a) (cpv. 1).

Il rapporto di monitoraggio è verificato da un organismo di controllo indipendente, a spese dei richiedenti (verifica). Per garantire l’indipendenza, non può essere incaricato lo stesso organismo che ha effettuato l’ultima convalida (cpv. 2).

L’organismo di controllo verifica se le riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio documentati nel rapporto di monitoraggio sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 105 e 106 e se sono stati effettivamente conseguiti (cpv. 3). Esso verifica inoltre se la realizzazione del progetto o del programma è conforme all’autorizzazione. Per i progetti e i programmi volti a stoccare il carbonio, le quantità di carbonio già stoccato e di quello stoccato nell’intervallo di monitoraggio devono essere indicate in modo chiaro e verificabile. Tali quantità mostrano che il CO2 effettivamente stoccato corrisponde a quello indicato nel modello illustrato nella descrizione del progetto e che non sussistono perdite dimostrabili di CO2. Nell’ambito della verifica dei programmi viene verificato se i progetti sono stati inseriti legalmente in un programma. La verifica dei progetti inclusi in un programma è effettuata a campione se la verifica di tutti i progetti comporterebbe un onere sproporzionato. Con la verifica a campione si deve garantire che l’efficacia dei progetti sia verificata sulla base di una selezione rappresentativa. La scelta del progetto rappresentativo è definita e convalidata nella descrizione del programma (art. 110 cpv. 2 lett. f).

L’organismo di controllo riassume i risultati della sua verifica in un rapporto di verifica (cpv. 8 lett. b) (cpv. 4). In linea di principio, il richiedente può scegliere liberamente l’intervallo di monitoraggio da verificare. Esso non può tuttavia estendersi su di un periodo superiore ai tre anni civili. Le riduzioni delle emissioni o le prestazioni dei pozzi di carbonio devono tuttavia essere indicate separatamente per anno civile nel rispettivo rapporto di monitoraggio e di verifica. I progetti e i programmi all’estero mostrano inoltre il contributo allo sviluppo sostenibile sul posto conformemente al piano di monitoraggio autorizzato. Almeno ogni quattro anni deve essere presentato all’UFAM, mediante il Sistema di informazione e di documentazione elettronico, un rapporto di monitoraggio insieme al relativo rapporto di verifica (cpv. 5). In tal modo, si intende ridurre i costi di transazione.

Per i progetti o i programmi con accompagnamento scientifico, i rapporti di monitoraggio e i relativi rapporti di verifica devono essere presentati ogni anno civile (cpv. 6). In tal modo, è possibile verificare regolarmente e ridurre le incertezze inizialmente esistenti nella determinazione della riduzione delle emissioni o della prestazione del pozzo di carbonio.