Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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I gestori di un impianto che si sono impegnati per un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra secondo l’articolo 86 o per un obiettivo basato sui provvedimenti secondo l’articolo 87 possono al contempo realizzare progetti di compensazione in Svizzera (cpv. 7). Le riduzioni delle emissioni fatte valere nel progetto devono tuttavia essere indicate come emissioni nel rapporto sul raggiungimento degli obiettivi (art. 105 cpv. 4). A tal fine, le tempistiche dei rapporti di monitoraggio dei progetti di compensazione e dei rapporti sul raggiungimento degli obiettivi devono essere coordinate nell’ambito della convenzione sugli obiettivi. Il monitoraggio e il rapporto sono eseguiti a cadenza annuale (anno civile). Il richiedente presenta all’UFAM le relative informazioni sempre entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno di monitoraggio.
Art. 114 Rilascio degli attestati
L’UFAM esamina il rapporto di monitoraggio e quello di verifica presentati dal richiedente, che fungono da base per decidere in merito al rilascio degli attestati nazionali (cpv. 1). Se necessario per il rilascio degli attestati, l’UFAM effettua ulteriori chiarimenti presso il richiedente o lo Stato ospite in collaborazione con il DFAE (cpv. 3).
Prima del rilascio di attestati internazionali, lo Stato partner e la Svizzera devono riconoscere i rapporti di monitoraggio e di verifica nell’ambito dell’accordo internazionale. Lo Stato partner può attestare il trasferimento delle riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio solo dopo questa verifica (cpv. 2). Con il riconoscimento del trasferimento, lo Stato partner conferma che sono stati soddisfatti tutti i requisiti per il trasferimento internazionale delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio, definiti conformemente all’accordo internazionale e indicati nell’autorizzazione. Lo Stato partner pubblica il riconoscimento del trasferimento e trasmette le relative informazioni al Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
Sulla base delle informazioni pertinenti, l’UFAM decide in merito al rilascio degli attestati, stabilendo la relativa quantità per l’intervallo di monitoraggio interessato (cpv. 4). Per i progetti o i programmi con accompagnamento scientifico, la quantità degli attestati è determinata in base alle conoscenze acquisite dallo stesso durante l’intervallo di monitoraggio in questione. È escluso il rilascio retroattivo di attestati che possono risultare dal metodo di prova più preciso a lungo termine. Nella decisione, i rapporti di monitoraggio e di verifica costituiscono una raccomandazione per la decisione dell’UFAM. Se, a causa di calcoli errati, dati di misurazione errati o simili, vengono rilasciati troppi o troppo pochi attestati, l’UFAM deve verificare senza indugio questi errori ed eventualmente correggere il numero degli attestati rilasciati.
Gli attestati nazionali sono rilasciati solo per le riduzioni delle emissioni o le prestazioni dei pozzi di carbonio per le quali è comprovato che sono state conseguite prima della fine del periodo di credito e prima della fine della durata del progetto (cpv. 5). Le riduzioni delle emissioni o le prestazioni dei pozzi di carbonio sono attestate una sola volta.
Durante il periodo di credito, i programmi possono includere costantemente nuovi progetti, a condizione che soddisfino i requisiti determinanti. L’effetto dei progetti può persistere anche oltre il periodo di credito del programma in caso di successiva inclusione nel programma. Per incentivare la partecipazione a un programma, questi progetti possono far attestare i loro effetti anche dopo il periodo di credito del programma (cpv. 6) nella misura in cui la loro realizzazione è iniziata durante il periodo di credito.
Se un progetto non è ancora stato realizzato in un programma e le basi legali subiscono delle modifiche, cosicché la riduzione delle emissioni o le prestazioni dei pozzi di carbonio devono essere conseguite mediante l’attuazione delle nuove disposizioni legali (ad es. prescrizioni nel settore degli edifici), non possono essere rilasciati attestati per tali emissioni o attività di stoccaggio (cpv. 7). In linea di principio, gli attestati sono rilasciati per tutte le riduzioni delle emissioni conseguite mediante un progetto o un programma di compensazione. Non è ammesso il rilascio di una quantità parziale (cpv. 8).