Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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le classi CECE13, l’impiego di energie rinnovabili nel settore termico, la promozione di edifici che corrispondono allo standard Minergie, nonché l’informazione e la consulenza. A tal fine, secondo l’articolo 55 capoverso 1 legge sul CO2, sono disponibili al massimo i mezzi versati nel Fondo per il clima mediante la tassa sul CO2: un terzo del ricavato della tassa sul CO2, ma al massimo 450 milioni di franchi all’anno, di cui 60 milioni destinati ad altri provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici (cfr. numero 2.10.3).

I contributi globali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi in almeno due degli ambiti seguenti e garantiscono un’attuazione armonizzata: 1. risanamento energetico dell’involucro degli edifici o risanamento totale, 2. risanamento delle installazioni tecniche degli edifici (in particolare sostituzione di riscaldamenti a energia fossile o di riscaldamenti a resistenza elettrica fissi) e 3. costruzione di edifici nuovi sostitutivi. I contributi globali sono ripartiti in un contributo di base per abitante (al massimo il 30 per cento dei mezzi disponibili) e in un contributo complementare, che può ammontare al massimo a tre volte il credito cantonale autorizzato e che, conformemente alla legge federale sull’energia (art. 52 cpv. 1), è legato all’efficacia del programma cantonale di promozione.

2.10.3 Ulteriori provvedimenti per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici

Nell’articolo 55 capoverso 2 la legge elenca esplicitamente otto finalità di promozione e ammette ulteriori provvedimenti. Per il finanziamento sono a disposizione, oltre ai 60 milioni di franchi annui, anche i contributi globali non impiegati dai Cantoni. L’assegnazione dei mezzi alle singole finalità di promozione dipende dal fabbisogno di mezzi dei singoli provvedimenti, dalla liquidità complessiva del Fondo per il clima e dal potenziale contributo allo scopo della legge. Le domande per la maggior parte delle finalità di promozione sono trattate in ordine di entrata. Non sussiste alcun diritto fondamentale alla promozione. Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti, la domanda è respinta; una lista d’attesa è prevista solo per i progetti geotermici.

Pianificazioni energetiche territoriali per fonti di energie rinnovabili

Con i mezzi del Fondo per il clima, la Confederazione promuove pianificazioni energetiche territoriali a livello cantonale, comunale e sovracomunale per fonti di energie rinnovabili (art. 55 cpv. 2 lett. a legge sul CO2). La pianificazione energetica territoriale è uno strumento impiegato dai Comuni per pianificare singolarmente o congiuntamente e funge da base per ottimizzare l’approvvigionamento di calore nel Comune e per strutturarlo in modo adeguato al futuro. I contributi possono essere versati a singoli Comuni o a Comuni che pianificano congiuntamente. I provvedimenti devono essere pianificati in modo da essere compatibili con l’obiettivo deciso dal Consiglio federale di ridurre le emissioni di gas serra a zero netto entro il 2050, nonché con i valori indicativi per l’incremento della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili e per il consumo medio di energia pro capite, stabiliti agli articoli 2 e 3 LEne per il 2035.

Progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore

L’utilizzo diretto della geotermia per la produzione di calore contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 del parco edifici svizzero. Infatti la geotermia, in quanto energia rinnovabile continuamente disponibile che non produce gas a effetto serra, può sostituire le energie fossili tra l’altro per riscaldare gli edifici, soprattutto utilizzando reti di riscaldamento a distanza.

La revisione parziale della legge sul CO2 entrata in vigore il 1° gennaio 2018 ha introdotto per la prima volta strumenti dedicati alla promozione dell’utilizzo diretto della geotermia per la produzione di calore. Considerando il forte interesse suscitato da questi provvedimenti, il sostegno viene mantenuto nella nuova legge sul CO2.

In analogia con i provvedimenti di promozione dei progetti di geotermia (OEn, allegato 1), questi provvedimenti sono volti a ridurre il rischio geologico (ossa il rischio di non trovare la fonte geotermica attesa)

13 CECE = Certificato energetico cantonale degli edifici