Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Per le riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio all’estero, conseguiti con il sostegno delle attività pilota previste dal contratto del DATEC con la Fondazione Centesimo per il Clima del 19 settembre 2016, possono anche essere rilasciati attestati internazionali. Ciò vale esclusivamente per le riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio conseguiti dopo il 1° gennaio 2021 (cpv. 9). L’articolo 105 capoverso 1 lettera e non si applica alle attività pilota.

Il capoverso 10 definisce più chiaramente l’interfaccia tra gli strumenti, che può essere verificata più facilmente. Poiché i progetti o i programmi spesso si realizzano soltanto mediante la combinazione di molteplici aiuti finanziari, la promozione multipla non è in linea di massima esclusa finché non si verificano doppi conteggi. Pertanto, come finora, non saranno rilasciati attestati per riduzioni delle emissioni o prestazioni dei pozzi di carbonio riconducibili a prestazioni pecuniarie non rimborsabili dell’ente pubblico. Tuttavia, il richiedente può nuovamente ottenere attestati se può provare che l’ente pubblico competente non rivendica la riduzione delle emissioni o la prestazione del pozzo di carbone. Inoltre, in questo contesto non valgono come prestazioni pecuniarie non rimborsabili la restituzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), agevolazioni fiscali o mutui senza interessi.

In generale è vietato il doppio conteggio mediante strumenti pubblici di promozione e finanziamenti privati. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non vengono più rilasciati attestati per le corrispondenti riduzioni delle emissioni (cpv. 11).

Gli emolumenti dell’UFAM per il rilascio di attestati nazionali sono calcolati secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’UFAM28.

Art. 115 Modifiche sostanziali del progetto o del programma

Modifiche sostanziali di un progetto o di un programma approvato secondo l’articolo 112 devono essere notificate all’UFAM (cpv. 1). In presenza di una modifica sostanziale, si può partire dal presupposto che, di fondo, il progetto non corrisponda più a quello originariamente ritenuto idoneo dall’UFAM.

Il capoverso 2 elenca le relative modifiche sostanziali. L’elenco non è esaustivo. Si tratta in particolare di modifiche sostanziali quando le riduzioni delle emissioni conseguite non corrispondono alle riduzioni delle emissioni previste o se i costi non corrispondono ai costi previsti. Anche l’impiego di altre tecnologie o la ridefinizione dei limiti del sistema costituiscono una modifica sostanziale. Per i programmi, questi punti si riferiscono ai singoli progetti e non al programma nel suo insieme. Inoltre, per i programmi, la modifica di un criterio di ammissione è considerata una modifica sostanziale da notificare. Ritenuto che una modifica sostanziale può anche avere ripercussioni considerevoli sul rilascio degli attestati, l’UFAM può ordinare una nuova convalida a tal fine (cpv. 3). L’UFAM decide caso per caso.

Se si tratta di un progetto o di un programma all’estero, per la nuova decisione sull’idoneità del progetto o del programma da parte dell’UFAM è nuovamente necessaria una decisione dello Stato partner (cpv. 4).

La mancanza di redditività (art. 105 cpv. 1 lett. b n. 1) deve essere nuovamente comprovata in caso di proroga del periodo di credito a seguito di una modifica sostanziale poiché tale modifica può anche modificare la redditività di un programma o di un progetto (cpv. 5). In vista della nuova convalida, il richiedente adegua la descrizione del progetto o del programma in funzione della modifica sostanziale. In tale ambito devono essere aggiornati e presi in considerazione anche eventuali requisiti di legge modificati. Le riduzioni delle emissioni conseguite dopo la modifica sostanziale sono attestate sulla base della descrizione aggiornata ed eventualmente nuovamente convalidata del progetto o del programma soltanto in presenza di una nuova decisione scritta di idoneità dell’UFAM.

La durata del periodo di credito in caso di modifica sostanziale è disciplinata dalle disposizioni sull’estensione del periodo di credito di cui all’articolo 117 (cpv. 6). Se a seguito di una modifica sostanziale viene eseguita una nuova convalida, il periodo di credito inizia nuovamente a decorrere dal momento in cui si

28 RS 814.014