Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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verifica la modifica sostanziale e dura fino alla fine del 2030. La modifica sostanziale subentra, analogamente all’inizio della realizzazione, al momento dell’impegno finanziario sostanziale.
Sezione 3: Disposizioni particolari per gli attestati nazionali
Art. 116 Menzione nel registro fondiario
Per garantire la necessaria permanenza di una prestazione dei pozzi di carbonio conseguita, i fondi sui quali sono ubicati i progetti sottostanno a una limitazione di diritto pubblico della proprietà disposta dall’UFAM al momento dell’autorizzazione del progetto di compensazione. Tale limitazione della proprietà deve essere menzionata nel registro fondiario come «pozzo di carbonio biologico» o «pozzo di carbonio geologico» (cfr. art. 962 CC29). Con l’autorizzazione di un progetto per lo stoccaggio di carbonio, il fondo non può dunque più essere destinato ad altri utilizzi per almeno 30 anni dall’inizio della realizzazione. Ciò è necessario per garantire la continuità del progetto e, di conseguenza, la necessaria permanenza delle prestazioni dei pozzi di carbonio attribuite al progetto. Per il carbonio legato nei materiali da costruzione non viene disposta alcuna menzione nel registro fondiario poiché il rischio di reversibilità della permanenza è esiguo. In caso di decisione di idoneità positiva, l’UFAM informa l’ufficio del registro fondiario competente, a spese dei richiedenti (cpv. 1). L’iscrizione nel registro fondiario rende visibile a possibili acquirenti del fondo o in caso di altri progetti soggetti all’obbligo dell’approvazione, come progetti di costruzione o di dissodamento, l’esistenza di una limitazione di diritto pubblico della proprietà. Su richiesta dell’UFAM, l’ufficio del registro fondiario cancella la relativa menzione a spese dei richiedenti soltanto una volta terminato il progetto, ma al più presto 30 anni dopo l’inizio della realizzazione (cpv. 2).
Se le modalità di utilizzazione del fondo dovessero subire delle modifiche nel corso della durata del progetto, il Cantone deve comunicarlo all’UFAM (cpv. 3), il quale deciderà, a seconda delle circostanze, in merito agli ulteriori passi. Già oggi i Cantoni sono tenuti, conformemente all’articolo 962 CC, a indicare determinate limitazioni di diritto pubblico della proprietà aventi carattere concreto e individuale sui fondi interessati. L’obbligo di iscrivere nel registro fondiario i pozzi di carbonio biologici o geologici non comporta pertanto alcun significativo onere supplementare per i Cantoni e non è neppure necessario adeguare le legislazioni cantonali.
Art. 117 Proroga del periodo di credito
Il periodo di credito di progetti e programmi esistenti può essere prorogato fino al 31 dicembre 2030, a condizione che il richiedente faccia convalidare nuovamente il progetto o il programma, presenti una domanda all’UFAM al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di credito e il progetto soddisfi i requisiti applicabili (cpv. 1). Ciò serve a salvaguardare la regolarità della procedura. Il richiedente presenta la domanda di proroga mediante il Sistema di informazione e di documentazione elettronico.
La decisione dell’UFAM di prorogare il periodo di credito si basa sui risultati di una nuova convalida, che in linea di principio non si differenzia da una convalida del progetto o del programma secondo l’articolo 110. Se i requisiti di cui agli articoli 105, 106 e 107 continuano a essere soddisfatti, l’UFAM accoglie per scritto la domanda di proroga del periodo di credito (cpv. 2). Se necessario, devono essere adeguati i requisiti legali e le conoscenze attuali nell’evoluzione di riferimento (art. 110 cpv. 2 lett. c). Se il progetto o il programma non ha subito modifiche sostanziali, non deve essere fornita nuovamente la prova della mancanza di redditività (art. 105 cpv. 1 lett. b n. 1). Se sussiste il fondato sospetto che le ipotesi alla base della decisione di finanziamento iniziale fossero errate, l’UFAM decide che la mancanza di redditività deve essere nuovamente dimostrata. Con la proroga del periodo di credito fino al 31 dicembre 2030 (fino a un massimo di otto anni in più rispetto ai tre previsti dall’ordinanza attualmente in vigore) i termini specifici del progetto sono sostituiti da termini di validità generale. In questo modo si semplifica l’esecuzione e si riduce l’onere per i richiedenti.
29 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, CC, RS 210