Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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I periodi di credito successivi al 2030 possono essere prorogati di volta in volta di cinque anni (cpv. 3). Questo intervallo di cinque anni a partire dal 2030 segue gli intervalli stabiliti nell’Accordo di Parigi per la notifica degli obiettivi nazionali di riduzione (NDC).
Sezione 4: Requisiti degli accordi internazionali
Art. 118
Il Consiglio federale stipula con uno Stato partner accordi di diritto internazionale sul reciproco riconoscimento di attestati internazionali se lo Stato partner è parte contraente dell’Accordo di Parigi (lett a) e i requisiti dell’Accordo di Parigi, come evitare doppi conteggi nel computo delle riduzioni di emissioni e delle prestazioni dei pozzi di carbonio agli obiettivi climatici nazionali (lett. b) sono soddisfatti. L’accordo internazionale deve inoltre includere l’obbligo di presentare un rapporto completo secondo l’articolo 13 dell’Accordo di Parigi, al fine di garantire l’integrità ambientale e la trasparenza (art. 6 cpv. 2 dell’Accordo di Parigi). Affinché attestati internazionali trasferiti non siano più computabili all’obiettivo (NDC) dello Stato partner, tali attestati devono essere eliminati nel bilancio delle emissioni dello Stato partner (corresponding adjustment).
Sezione 5: Gestione degli attestati e protezione dei dati
Art. 119 Gestione degli attestati e dei dati
Per il rilascio di attestati l’UFAM non esige necessariamente un proprio conto nel Registro dello scambio di quote di emissioni. Il richiedente stabilisce tuttavia nel rapporto di monitoraggio su quale conto per gestore o personale devono essere rilasciati gli attestati. Come finora, gli attestati rilasciati nel Registro dello scambio di quote di emissioni sono gestiti nello stesso (cpv. 1).
I documenti relativi a un progetto o a un programma (in particolare la descrizione del progetto o del programma, i rapporti di convalida, di verifica e di monitoraggio) sono gestiti in una banca dati interna dell’UFAM (cpv. 2). Il titolare di attestati può consultare i dati relativi ai propri attestati (cpv. 3).
Art. 120 Pubblicazione di informazioni
In relazione agli attestati per la riduzione delle emissioni in Svizzera, l’UFAM può pubblicare interamente o parzialmente, in particolare, informazioni in merito ai progetti da valutare (lett. a), nonché i rapporti di convalida di cui all’articolo 110 capoverso 6, i rapporti di monitoraggio di cui all’articolo 113 capoverso 1 e i rapporti di verifica di cui all’articolo 113 capoverso 4. La pubblicazione consente alle cerchie interessate e ai potenziali richiedenti di visionare i metodi di prova applicati. Tutte le pubblicazioni avvengono nel rispetto del segreto di fabbricazione e d’affari (cpv. 2).
Capitolo 9: Tassa sul CO2
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 121 Oggetto della tassa
La tassa sul CO2 è riscossa sulla fabbricazione, estrazione e l’importazione di combustibili fossili (olio da riscaldamento, gas naturale, carbone, coke di petrolio, altri combustibili fossili) se utilizzati a fini energetici. Non sono assoggettati alla tassa i prodotti fossili per utilizzo diverso dallo scopo energetico (ad esempio come lubrificanti o per la trasformazione petrolchimica) e i residui di oli. Per la riscossione della tassa si applicano, in linea di principio, le disposizioni procedurali della legislazione sull’imposizione degli oli minerali. Il credito relativo alla tassa sorge quindi con l’immissione in consumo delle merci (art. 4 cpv. 1 LIOm). Per le merci in un deposito autorizzato (art. 27 LIOm) si tratta del momento in cui le merci lasciano il magazzino o sono utilizzate nel magazzino. In tal modo si garantisce che i combustibili immagazzinati senza essere tassati ai fini dell’imposta sugli oli minerali non siano gravati dalla tassa sul CO2 e che quindi non sorgano impegni di capitale supplementari (costi del capitale).