Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 66Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 122 Importo e aliquote della tassa sul CO2

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi, il Consiglio federale può aumentare, di propria iniziativa, la tassa sul CO2 secondo l’articolo 34 capoversi 2 e 3 della legge sul CO2 fino a 210 franchi per tonnellata di CO2. I singoli combustibili sono tassati in funzione delle emissioni di CO2 causate dalla loro combustione. La base di calcolo è costituita dai fattori di emissione di CO2, riconosciuti a livello internazionale e documentati da misurazioni svizzere, utilizzati anche nell’inventario nazionale dei gas serra e nella statistica sul CO2. Da questi fattori di emissione risultano le tariffe della tassa per i singoli vettori energetici suddivisi per unità commerciale, che sono riportate nell’allegato 24 e arrotondate commercialmente a 10 centesimi. Se del caso, il Consiglio federale adeguerà, sulla base di nuove misurazioni, i fattori di emissione e di conseguenza anche le tariffe della tassa per i singoli vettori energetici. L’aumento dell’aliquota della tassa modifica le tariffe di cui all’allegato 24 (cpv. 1). L’articolo 248 lettera m delega al DATEC la competenza di adeguare di conseguenza le tariffe.

Il capoverso 2 fissa gli obiettivi intermedi lungo un percorso di abbattimento lineare per il periodo fino al 2030. Il punto di partenza è costituito dall’obiettivo intermedio per le emissioni generate da combustibili fossili, stabilito nell’ordinanza del 1° gennaio 2021 sul CO2 (revisione parziale sulla base di PaIv Burkart 17.405). Il punto finale del percorso di abbattimento nel 2030, pari al 36 per cento del valore del 1990 (riduzione del 64 per cento), risulta dall’effetto stimato di tutti i provvedimenti nel settore degli edifici e nell’industria sulle emissioni generate dai combustibili fossili. Oltre a ciò, è stato definito un secondo percorso di abbattimento, il cui mancato rispetto comporta un aumento maggiore della tassa affinché, in caso di notevole deviazione dal percorso stabilito per raggiungere l’obiettivo, sia possibile riportare in linea le emissioni prodotte dai combustibili fossili.

L’UFAM verifica se gli obiettivi intermedi sono stati raggiunti sulla base della statistica sul CO2 per gli anni 2022, 2024, 2026 e 2028, disponibile di volta in volta a metà dell’anno successivo. La statistica sul CO2 è allestita annualmente dall’UFAM sulla base della statistica globale dell’energia dell’UFE.

Poiché le emissioni annue di CO2 generate del consumo di combustibile dipendono fortemente dalle temperature invernali e quindi dal fabbisogno di riscaldamento, i dati per la decisione sull’aumento della tassa sul CO2 sono corretti in base alle condizioni atmosferiche sulla scorta dell’anno di base 1990. Conformemente alle prescrizioni internazionali, per il rispetto dell’obiettivo di riduzione legale sono invece determinanti le emissioni effettive.

Secondo l’ordinanza in vigore, il 1° gennaio 2022 l’aliquota della tassa passerà dagli attuali 96 a 120 franchi per tonnellata di CO2, a seconda dell’evoluzione delle emissioni provenienti da combustibili fossili. L’aliquota della tassa a partire dal 1° gennaio 2022 è fissata dopo la pubblicazione della statistica sul CO2 a metà luglio 2021. Gli ulteriori aumenti per il 1° gennaio 2024, 2026, 2028 e 2030 saranno decisi sulla base della statistica sul CO2 per gli anni 2022, 2024, 2026 e 2028. Il mancato raggiungimento di un obiettivo intermedio comporta, a seconda della divergenza, un corrispondente aumento dell’aliquota della tassa, senza un ulteriore decreto del Consiglio federale. Se, ad esempio, i dati del 2022 mostrano che le emissioni generate dai combustibili fossili sono diminuite di meno del 40 per cento rispetto al 1999 (60 per cento del valore del 1990), l’aliquota della tassa aumenterà dal 1° gennaio 2024 a 140 franchi per tonnellata di CO2 (cpv. 2 lett. a n. 1). Se le emissioni sono diminuite di meno del 36 per cento, l’aliquota della tassa ammonterà a 145 franchi (n. 2). Se sono diminuite del 40 per cento o più, l’aliquota della tassa rimarrà invariata.

Se per tre anni consecutivi le emissioni di CO2 prodotte dai combustibili fossili si situano al di sotto del percorso stabilito per raggiungere l’obiettivo, il Consiglio federale verifica se l’effetto di incentivazione auspicato sia mantenuto anche con un’aliquota della tassa inferiore e, se del caso, adegua l’aliquota della tassa verso il basso mediante una modifica dell’ordinanza.

Art. 123 Prova del versamento della tassa

Chi commercia in combustibili soggetti alla tassa deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti l’aliquota applicata per la tassa. In tal modo, si intende informare in modo trasparente gli acquirenti di