Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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combustibili per i quali è applicata la tassa in merito all’ammontare della tassa sul CO2 pagata e impedirne un trasferimento abusivo sugli acquirenti.

Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO2

Art. 124 Aventi diritto alla restituzione

Su richiesta, l’UDSC restituisce ai gestori di impianti che utilizzano combustibili fossili a scopo energetico la tassa sul CO2 già pagata se partecipano al SSQE (lett. a), s’impegnano a una riduzione equivalente (lett. b), hanno stipulato un impegno di riduzione (lett. c), oppure gestiscono un impianto ICFC (lett. d). La tassa è restituita anche alle persone che non utilizzano i combustibili per i quali è applicata la tassa a scopo energetico, come ad esempio l’impiego del petrolio a fini di pulizia o lubrificazione o dei combustibili per la trasformazione petrolchimica (lett. e).

Art. 125 Restituzione a gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili

Su richiesta, la tassa sul CO2 già pagata è restituita ai gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili soltanto nella misura in cui la tassa sul CO2 supera un prezzo minimo. Il prezzo minimo è definito all’articolo 24 capoverso 2 della legge sul CO2 come valore medio dei costi esterni climatici dedotti i costi dei diritti di emissione consegnati. Con il termine «costi esterni climatici» sono descritti i costi che non sono pagati dei responsabili e che devono essere assunti dalla collettività. Per determinare il valore medio l’UFAM si basa sui dati dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)30 che calcola e pubblica i costi climatici esterni sulla scorta delle più recenti scoperte scientifiche (cpv. 1).

Se il gestore non comprova il prezzo pagato per i diritti di emissione consegnati, ad esempio sulla base di fatture, si presuppone un valore pari a zero franchi

Art. 126 Restituzione a gestori di impianti ICFC

Il capoverso 1 definisce i requisiti minimi per la restituzione della tassa sul CO2 ai gestori di impianti ICFC. Il rendimento globale deve ammontare almeno all’80 per cento (lett. a). Gli impianti con un rendimento globale inferiore all’80 per cento sono considerati concepiti principalmente per la produzione di energia elettrica e rientrano nella definizione di centrale termoelettrica a combustibili fossili. Gli impianti ICFC con una potenza termica inferiore a 0,5 MW non possono chiedere una restituzione, mentre gli impianti con una potenza termica superiore a 20 MW sono assoggettati al SSQE (lett. b). Inoltre, devono essere rispettate le prescrizioni dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (lett. c). Se i requisiti sono adempiuti, sarà restituito il 60 per cento della tassa sul CO2 dei combustibili fossili utilizzati per produrre elettricità. Non deve essere fornita alcuna controprestazione.

Il 40 per cento della restituzione può essere trattenuto dal gestore soltanto se lo investe in provvedimenti efficaci per aumentare l’efficienza energetica (lett. a). Conformemente all’articolo 39 capoverso 2 della legge sul CO2, i provvedimenti devono essere attuati nel proprio impianto o in impianti che acquisiscono calore o elettricità direttamente dall’impianto ICFC. Sono considerati provvedimenti anche gli investimenti in edifici che acquistano calore dall’impianto ICFC. L’ampliamento della rete di riscaldamento non è tuttavia considerato un provvedimento di efficienza energetica. Gli investimenti devono comportare un aumento dell’efficienza energetica; beni acquisiti in pura sostituzione non possono essere computati per l’adempimento dell’obbligo d’investimento. Per evitare doppi conteggi, è escluso il finanziamento di provvedimenti in impianti con un impegno di riduzione, in impianti che partecipano al SSQE o che si sono impegnati a riduzioni equivalenti (cpv. 2 lett. b). Inoltre, l’efficacia dei provvedimenti non può es-

30 Secondo la decisione del Tribunale federale 136 II 337 consid. 6.3 pag. 355, nel 2010 era ammessa un’aliquota di 90 franchi. L’ARE valuta i costi esterni per tonnellata di CO2 a 121.50 franchi per il 2015 (ARE, Externe Kosten und Nutzen des Verkhers in der Schweiz. Strassen-, Schienen-, Luft- und Schiffsverkehr 2015). L’ARE verifica i costi periodicamente e li aggiorna ogni anno.