Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Sempre che siano tutelati il segreto d’affari e la personalità, l’UFAM può pubblicare i seguenti dati: nome e indirizzo dell’esercente, dell’operatore e del proprietario dell’aeromobile (lett. a), l’importo pagato della tassa per aerodromo, esercente, operatore e proprietario di aeromobili (lett. b), nonché tipo ed entità dei provvedimenti che hanno comportato una riduzione dell’importo della tassa (lett. c).

Art. 161 Conservazione della documentazione

Gli esercenti di aerodromi, devono conservare tutti i documenti essenziali per un periodo di cinque anni. Su richiesta, la documentazione deve essere presentata all’UFAM.

Capitolo 12: Distribuzione dei proventi delle tasse alla popolazione e all’economia

Sezione 1: Distribuzione alla popolazione

Da art. 162 ad art. 166

Gli articoli 162–166 disciplinano le responsabilità e le modalità della ridistribuzione alla popolazione dei proventi della tassa sul CO2, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull’aviazione generale. Conformemente all’articolo 61 della legge sul CO2, i proventi sono calcolati in base agli introiti, dedotti i costi di esecuzione.

La ridistribuzione uniforme alla popolazione avviene tramite gli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione militare. Per la ridistribuzione della tassa sul CO2 alla popolazione sono determinanti i proventi della tassa sul CO2, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull’aviazione generale che sono state versate dalla popolazione. La quota degli introiti complessivi della tassa sul CO2 ascrivibile alla popolazione è calcolata mediante la statistica sul CO2, che rileva separatamente le emissioni di CO2 delle economie domestiche. La quota della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull’aviazione generale è determinata mediante il Microcensimento mobilità e trasporti (MCMT) elaborato dall’Ufficio federale di statistica (UST) sulla base della quota percentuale dei viaggi aerei privati. Questa quota rimane costante per un periodo di cinque anni in linea con la periodicità del microcensimento. Un eventuale adeguamento dovuto all’aggiornamento del microcensimento viene tenuto in considerazione l’anno successivo. I proventi sono ridistribuiti nello stesso anno in cui le tasse sono prelevate. A causa di ciò, la quota annua dei proventi spettante alla popolazione e, quindi, l’importo pro capite si basano su una stima degli introiti per l’anno del prelevamento. A ciò si aggiunge la correzione degli introiti stimati due anni prima, poiché la differenza tra l’introito stimato e l’introito effettivo della tassa è compensata due anni dopo al momento del calcolo degli importi pro capite.

Il versamento agli assicurati è effettuato deducendo l’importo dai premi esigibili durante l’anno del prelevamento. Gli assicuratori malattie comunicano l’importo che viene ridistribuito a tutti gli assicurati e, contemporaneamente, l’importo del premio per l’anno successivo. Hanno diritto alla quota dei proventi sulle tasse tutte le persone assoggettate all’obbligo di assicurarsi conformemente alla legge sull’assicurazione malattie (assicurazione di base obbligatoria) o all’articolo 2 capoverso 1 o 2 della legge sull’assicurazione militare e sono domiciliati in Svizzera. La data di riferimento per determinare la popolazione residente avente diritto alla ridistribuzione è il 1° gennaio dell’anno del prelevamento.

L’indennità versata agli assicuratori per l’esecuzione è di 30 centesimi per assicurato. Questo importo li indennizza anche per l’onere della ridistribuzione della tassa sui COV. L’ammontare dell’indennità viene rivalutato periodicamente.

Sezione 2: Distribuzione all’economia

Da art. 167 ad art. 171

Gli articoli 167–171 disciplinano le responsabilità e le modalità della ridistribuzione all’economia. Conformemente all’articolo 61 della legge sul CO2, i proventi della tassa sul CO2, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull’aviazione generale sono calcolati in base agli introiti, dedotti i costi di esecuzione.