Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 75Fedlex · Rapporto esplicativo

tra 15 e 80 tonnellate beneficiano di un importo ridotto della tassa se decollano da un aerodromo regionale secondo l’allegato 25 numero 4.4–4.13. Per i voli in partenza dai tre aeroporti nazionali di Basilea-Mulhouse (decollo dal territorio doganale svizzero), Ginevra o Zurigo (allegato 25 n. 4.1–4.3) che generano il fatturato principale con voli di linea e charter, si applica l’importo della tassa non ridotto.

Art. 154 Dichiarazione

È considerata esercente dell’aeromobile ai sensi dell’articolo 50 legge sul CO2 l’impresa di trasporto aereo sotto la cui responsabilità operativa è effettuato il volo (aircraft operator). Di regola si tratta dell’operatore dell’aeromobile. L’esercente o l’operatore dell’aeromobile presenta la dichiarazione relativa alla tassa all’esercente dell’aerodromo prima di ogni volo. Per contenere l’onere amministrativo, la forma e il processo per la presentazione della dichiarazione relativa alla tassa sono rette dalle disposizioni degli esercenti degli aerodromi. Trimestralmente, questi ultimi inoltrano le dichiarazioni relative alla tassa all’UFAM tramite il Sistema di informazione e di documentazione (cpv. 2 e art. 159). La dichiarazione comprende il nome e l’indirizzo dell’esercente o dell’operatore dell’aeromobile, il contrassegno dell’aeromobile, il tipo e la massa massima autorizzata al decollo, la data del decollo, l’aerodromo di partenza, l’aerodromo di destinazione e l’importo della tassa applicato (cpv. 2). L’UFAM può richiedere ulteriori informazioni di cui necessita per l’esame (cpv. 3).

Art. 155 Anticipo e decisione di tassazione

L’esercente o l’operatore dell’aeromobile versa all’esercente dell’aerodromo la tassa sull’aviazione generale dovuta in base alla dichiarazione relativa alla tassa, unitamente alle altre tasse e agli altri emolumenti riscossi dall’aerodromo. Per ridurre al minimo l’onere amministrativo, le modalità di pagamento sono rette dalle disposizioni degli esercenti degli aerodromi. La nozione di pagamento anticipato non si riferisce al momento del pagamento, ma al fatto che in singoli casi l’importo della tassa può essere provvisorio.

Se l’esercente o l’operatore dell’aeromobile lo desidera, l’UFAM allestisce trimestralmente una decisione di tassazione relativa alle tasse dovute e pagate sulla base delle dichiarazioni relative alla tassa. A tal fine, l’esercente o l’operatore dell’aeromobile deve annunciarsi utilizzando il Sistema di informazione e di documentazione gestito dall’UFAM. Se non concordano con il conteggio, gli esercenti di aeromobili possono chiedere una decisione di tassazione con possibilità di ricorso. Gli esercenti di aeromobili possono chiedere, Durante uun periodo transitorio, la decisione di tassazione è emessa in forma cartacea. Gli esercenti o gli operatori di aeromobili con sede all’estero devono indicare un domicilio di recapito in Svizzera al momento della prima registrazione nel Sistema di informazione e di documentazione, altrimenti non sarà possibile notificare in maniera formalmente corretta la decisione di tassazione

Art. 156 Restituzione di una parte della tassa in caso di provvedimenti volti a ridurre sostanzial-

mente le emissioni di gas serra e restituzione

Analogamente alla tassa sui biglietti aerei (cfr. commenti all’art 140), riduzioni sostanziali delle emissioni di gas serra possono essere prese in considerazione nella determinazione della tassa. La riduzione dell’aliquota della tassa è soggetta alle stesse condizioni, laddove l’effetto si riferisce a un volo in partenza o all’aeromobile utilizzato (cpv. 1-4). L’aliquota ridotta è corrisposta trimestralmente mediante una restituzione della tassa sull’aviazione generale pagata in eccesso. Si deve presentare all’UFAM, entro 30 giorni, mediante il Sistema di informazione e di documentazione, una domanda comprendente i voli del trimestre precedente (cpv. 6). La domanda di restituzione deve contenere, oltre a una copia della dichiarazione relativa alla tassa (lett. a), la descrizione del provvedimento, compresa la prestazione di riduzione (lett. b). In caso di sostituzione con biocarburanti per l’aviazione si devono presentare i giustificativi dei carburanti fossili e dei biocarburanti per l’aviazione acquistati (lett. c), in caso di sostituzione dei tipi di aeromobile i giustificativi della sostituzione (lett. d). L’esercente o l’operatore dell’aeromobile conferma che tutte le informazioni sono corrette e corrispondenti al vero (lett. e). L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni necessarie per l’esame della domanda, come ad esempio le fatture dei carburanti e la prova del rispetto dei requisiti di qualità dei biocarburanti per l’aviazione secondo la direttiva (UE)