Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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il divieto di indebitamento di cui all’articolo 53 capoverso 7 legge sul CO2. Il capitale proprio serve come riserva di fluttuazione e non deve superare i 1000 milioni di franchi (cpv. 1), cifra corrispondente all’incirca ai proventi a destinazione vincolata stimati sull’arco di un anno. Questa misurazione è dovuta al fatto che, come ha evidenziato la pandemia di COVID-19, i proventi della tassa sui biglietti aerei possono crollare. L’ammontare è adeguato per coprire le uscite annue medie anche senza introiti. L’ammontare del capitale proprio è verificato ogni quattro anni in occasione dell’elaborazione del messaggio concernente la decisione programmatica quadriennale del Fondo per il clima, la prima volta per il messaggio concernente il periodo 2025–2028 (cpv. 2). Le riserve eccedenti sono ridistribuite proporzionalmente all’economia e alla popolazione, riducendo i versamenti nel fondo a favore della ridistribuzione all’economia e alla popolazione; i mezzi del Fondo non sono versati direttamente a favore della ridistribuzione. Le entrate a destinazione vincolata provenienti dalle prestazioni sostitutive e dalle vendite all’asta sono invece ridistribuite soltanto all’economia.

Per verificare il rispetto delle destinazioni d’uso, nel conto della Confederazione sono iscritti a bilancio tre finanziamenti speciali secondo l’articolo 53 LFC: (1) tassa sul CO2, (2) tassa sui biglietti aerei e tassa sull’aviazione generale, (3) proventi della vendita all’asta di diritti di emissione e delle prestazioni sostitutive. I ricavi di cui all’articolo 53 capoversi 2 e 3 sono accreditati a questi finanziamenti speciali e i fondi impiegati sono addebitati a questi finanziamenti speciali. Sia le entrate che le uscite di questi finanziamenti speciali confluiscono nel conto della Confederazione e sottostanno quindi al freno all’indebitamento. Anche nel conto del Fondo deve essere possibile ricostruire in qualunque momento le fonti da cui proviene il capitale proprio, dal momento che è riservato per diversi compiti e spese.

Art. 177 Importi massimi

Il Fondo per il clima è gestito sulla base di importi massimi per ogni destinazione d’uso. Per il periodo 2022 – 2024 sarà il Consiglio federale a decidere di anno in anno, a partire dal 2025 il Parlamento basandosi sui messaggi quadriennali (art. 83 legge sul CO2). In questo modo viene salvaguardata la sovranità del Parlamento in materia di preventivo. Gli importi massimi annui da stabilire ai sensi degli articoli 55 capoverso 3, 57 capoverso 6, 58 capoverso 3 e 83 della legge sul CO2 devono corrispondere al massimo agli impegni da assumere annualmente (cpv. 2). Il Fondo per il clima è dunque gestito in funzione della somma degli impegni e non dei versamenti massimi annui possibili. Questo aspetto è determinante in particolare nella fase costitutiva del Fondo per il clima.

Art. 178 Obbligo di presentare un rapporto

I beneficiari di mezzi o i Cantoni competenti per la ripartizione sono tenuti a presentare un rapporto al competente organo d’esecuzione (cpv. 1). In caso di rafforzamento dei finanziamenti esistenti, il competente organo d’esecuzione deve poter distinguere se i contributi versati provengono dal finanziamento attuale o dai mezzi a destinazione vincolata secondo la legge sul CO2.

Salvo diversa disposizione nelle diverse sezioni relative alle singole finalità di promozione, si applica l’obbligo generale di presentare un rapporto di cui all’articolo 178. Per i provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra devono essere indicati l’effetto atteso e ottenuto, nonché i costi previsti ed effettivi dei singoli provvedimenti (cpv. 2 lett. a e b), mentre per i provvedimenti di adeguamento al clima, oltre ai costi previsti ed effettivi devono, per quanto possibile, essere descritti dettagliatamente anche i provvedimenti (cpv. 2 lett. b).

A titolo di supporto, il competente organo d’esecuzione stabilisce la metodologia per la presentazione del rapporto in apposite direttive o linee guida, in cui possono essere concesse anche determinate deroghe all’obbligo di presentare un rapporto (cpv. 3).

A tal fine l’organo d’esecuzione consulta all’occorrenza i Cantoni coinvolti e gli uffici federali interessati.