Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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dati amministrativi. Secondo l’articolo 43 capoverso 3 della legge sul CO2, al momento della prima dichiarazione relativa alla tassa nel Sistema di informazione e di documentazione le imprese di trasporto aereo con sede all’estero devono designare un domicilio di recapito in Svizzera (cpv. 1).
Le imprese di trasporto aereo inoltrano la dichiarazione relativa alla tassa trimestralmente e dispongono di 30 giorni a tal fine. Ad esempio, quindi, a fine aprile è esigibile la dichiarazione relativa alla tassa dei mesi da gennaio a marzo. La dichiarazione relativa alla tassa avviene in forma standardizzata. Il nome e l’indirizzo delle imprese di trasporto aereo (cpv. 2 lett. a), degli esercenti di aeromobili (lett. b) e dei proprietari di aeromobili (lett. c) restano compilati dopo la prima registrazione. La dichiarazione comprende, per ogni impresa di trasporto aereo, un elenco settimanale dei passeggeri trasportati suddivisi per le tre classi di distanza e per le due classi di viaggio, l’importo della tassa che ne risulta per settimana (lett. d n. 1), nonché il numero di passeggeri escluso dalla tassa sui biglietti aerei (n. 2). L’onere amministrativo di un riepilogo settimanale è sostenibile per l’impresa di trasporto aereo e consente all’UFAM di verificare i dati. L’UFAM può richiedere ulteriori informazioni, se necessarie per l’esame (cpv. 3).
Se più imprese di trasporto aereo operano congiuntamente un volo con una ripartizione di codici o se sussiste un leasing (ad es. Wet-Leasing, ACMI), è responsabile della dichiarazione relativa alla tassa e deve presentarla all’UFAM l’impresa di trasporto aereo che, conformemente all’allegato 16, volume IV della Convenzione di Chicago, è iscritta al campo 7 del modulo del piano di volo (Aircraft identification) (cpv. 4).
L’UFAM può autorizzare un altro periodo di conteggio (cpv. 5), se un’impresa di trasporto aereo opera solo sporadicamente voli e deve pagare dunque meno di 200 000 franchi all’anno.
Art. 145 Notifica della decisione di tassazione in caso di voli operati congiuntamente o nell’ambito
di un leasing
Secondo l’articolo 47 della legge sul CO2, l’UFAM emette nei confronti delle imprese di trasporto aereo, sulla base delle dichiarazioni relative alla tassa, una decisione di tassazione e la fattura della tassa sui biglietti aerei dovuta nel trimestre precedente. La decisione di tassazione è emessa elettronicamente tramite il Sistema di informazione e di documentazione dell’UFAM. Durante un periodo transitorio, la decisione di tassazione è emessa in forma cartacea. Se più imprese di trasporto aereo operano congiuntamente un volo con una ripartizione di codici o se sussiste un leasing (ad es. Wet-Leasing, ACMI), la decisione di tassazione è emessa nei confronti dell’impresa di trasporto aereo che, conformemente all’allegato 16, volume IV della Convenzione di Chicago, è iscritta al campo 7 del modulo del piano di volo (Aircraft identification).
Art. 146 Rettifica della dichiarazione relativa alla tassa e riscossione posticipata
Eventuali errori riscontrati in una dichiarazione relativa alla tassa devono essere immediatamente notificati all’UFAM (cpv. 1). Secondo il capoverso 2, l’UFAM esamina la notifica. Se la dichiarazione iniziale relativa alla tassa era troppo bassa, l’UFAM fattura alle imprese di trasporto aereo le tasse in difetto. Inoltre secondo l’articolo 258 capoverso 1, durante un periodo transitorio di tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza le dichiarazioni relative alla tassa possono essere rettificate.
Per i passeggeri che pagano la tassa sui biglietti aerei, ma che non hanno iniziato il volo, si applicano le condizioni contrattuali delle imprese di trasporto aereo, delle agenzie di viaggio e degli organizzatori di viaggi. L’UFAM non rimborsa alcuna tassa ai passeggeri del trasporto aereo. Ciò vale, ad esempio, anche in caso di cambio di prenotazione e di cancellazione del volo.
Art. 147 Pubblicazione di informazioni
Sempre che sia tutelato il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare i seguenti dati: nome e indirizzo delle imprese di trasporto aereo, degli esercenti e dei proprietari di aeromobili (lett. a), la tassa sui biglietti aerei di volta in volta pagata secondo l’importo della tassa (lett. b) e, da ciò risultante, il numero dei passeggeri per classe di distanza distinguendo tra la classe di viaggio inferiore e le altre classi di viaggio.