Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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La ridistribuzione ai datori di lavoro sulla base del salario determinante versato ai lavoratori avviene tramite le casse di compensazione dell’AVS. Per la ridistribuzione è determinante la quota dei proventi della tassa sul CO2, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull’aviazione generale pagata dall’economia. La quota della tassa sul CO2 è calcolata mediante la statistica sul CO2, che rileva separatamente le emissioni di CO2 dell’economia. Sono dedotte le emissioni prodotte dai gestori di impianti che chiedono la restituzione della tassa sul CO2. La quota spettante all’economia dei proventi della tassa sui biglietti aerei e sull’aviazione generale è calcolata mediante il Microcensimento mobilità e trasporti dell’UST sulla base della percentuale dei viaggi d’affari in aereo. Questa quota rimane costante per un periodo di cinque anni in linea con la periodicità del microcensimento. Un eventuale adeguamento dovuto all’aggiornamento del microcensimento viene tenuto in considerazione l’anno successivo.
I proventi della tassa sul CO2, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull’aviazione generale sono ridistribuiti nello stesso anno di competenza. Ai gestori di impianti che hanno chiesto un’esenzione dalla tassa sul CO2 non viene ridistribuita la quota dei proventi della tassa sul CO2, salvo nei casi in cui i gestori di impianti partecipano al SSQE (art. 60, cpv. 4 della legge sul CO2). Per escludere questi gestori di impianti dalla ridistribuzione, le casse di compensazione si basano sui numeri di conteggio AVS. Se il numero di conteggio AVS comprende salari di lavoratori che lavorano in un’unità aziendale non esclusa, il gestore di impianti può chiedere la ridistribuzione parziale della tassa sul CO2. Un gestore di impianti che non è più esentato dalla tassa sul CO2 ha nuovamente diritto alla ridistribuzione della tassa a partire dall’anno successivo a quello dell’esenzione. L’UFAM procede direttamente alla distribuzione purché il gestore abbia fornito i dati necessari per la distribuzione entro tre mesi dalla domanda. Se i termini non sono rispettati, la ridistribuzione non viene versata.
I proventi della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull’aviazione generale sono ridistribuiti a tutte le imprese, anche a quelle che hanno chiesto l’esenzione dalla tassa sul CO2.
L’importo viene corrisposto mediante deduzione o versamento, conformemente ai principi contabili stabiliti nel regolamento interno dell’AVS. Per i versamenti delle ridistribuzioni (bonifico elettronico o versamento in contanti) è stabilito un importo minimo di 50 franchi per versamento. Le compensazioni non sono interessate dall’importo minimo. In caso di mutazioni (ad es. cambiamento della cassa o del Cantone, fallimenti, scioglimenti di imprese), le casse di compensazione dedurranno o verseranno soltanto importi a partire da 50 franchi per evitare che la ridistribuzione di importi minimi comporti un onere sproporzionato. Gli importi che non sono stati versati saranno ridistribuiti all’economia negli anni successivi.
L’UFAM fissa l’indennità delle casse di compensazione d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Capitolo 13: Fondo per il clima e utilizzo dei mezzi
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 172 Quota della destinazione vincolata dei proventi della tassa sui biglietti aerei e della tassa
sull’aviazione generale
A differenza della tassa sul CO2 per i combustibili fossili, per la quale la destinazione vincolata è sancita a livello di legge, deve essere precisata la quota delle due tasse sull’aviazione che può essere inferiore alla metà dei proventi (art. 53 cpv. 2 legge sul CO2). L’articolo 172 sancisce dunque che il 49 per cento dei proventi della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull’aviazione generale è destinata a provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra.
Art. 173 Assegnazione dei mezzi
I mezzi a destinazione vincolata possono essere versati nel Fondo per il clima o iscritti a preventivo presso gli uffici federali competenti come aumento a destinazione vincolata di un credito esistente (cpv. 1). La seconda opzione è tuttavia possibile soltanto se esiste in una legge tecnica una base legale