Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Inoltre, il tipo e l’entità dei provvedimenti che hanno comportato una riduzione dell’importo della tassa (lett. c).

Art. 148 Conservazione della documentazione

Le imprese di trasporto aereo, gli esercenti e i proprietari di aeromobili devono conservare tutti i documenti essenziali per un periodo di cinque anni. Su richiesta, la documentazione deve essere presentata all’UFAM.

Capitolo 11: Tassa sull’aviazione generale

Art. 149 Oggetto

La tassa sull’aviazione generale è riscossa sui voli di aeromobili ed elicotteri con una massa al decollo di più di 5,7 tonnellate in partenza dagli aerodromi di cui all’allegato 25 numero 4. Nell’aviazione generale rientrano tutti i rami dell’aviazione civile non appartenenti al traffico di linea e ai servizi occasionali pianificati (servizi charter) (art. 2 lett. j). All’aeroporto di Basilea-Mulhouse, la tassa sull’aviazione generale è riscossa per i voli in partenza dal territorio doganale svizzero (allegato 25 n. 4.1).

Art. 150 Voli di formazione nonché voli di collaudo e di lavoro

Secondo l’articolo 49 della legge sul CO2, i voli di formazione, i voli cargo nonché i voli di collaudo e di lavoro non sono assoggettati alla tassa sull’aviazione generale. Per voli d’istruzione s’intendono quelli effettuati per formare i piloti e l’equipaggio di cabina, se ciò è menzionato nel piano di volo (cpv. 1). I voli di collaudo sono quelli che non servono al trasporto di passeggeri o merci, come ad esempio i voli di posizionamento all’interno della Svizzera per la manutenzione tecnica in un cantiere aeronautico o per trasferire aeromobili nel luogo d’impiego e riportarli in patria (cpv. 2 lett. a) e i voli di prova e per l’omologazione dell’equipaggiamento (lett. b). Per voli di lavoro s’intendono ad esempio quelli che servono esclusivamente alla ricerca scientifica (cpv. 3).

Art. 151 Voli sui quali sono impiegati carburanti soggetti all’imposta sugli oli minerali

Secondo l’articolo 49 capoverso 2 lettera e della legge sul CO2, i voli soggetti all’imposta sugli oli minerali non sono soggetti alla tassa sull’aviazione generale. Di conseguenza la tassa è riscossa solo nei 13 aerodromi doganali di cui all’allegato 25 numero 4. I voli soggetti all’imposta sugli oli minerali sono esentati dalla tassa sull’aviazione generale anche se non è effettuato alcun rifornimento prima del decollo (cpv. 2).

Art. 152 Voli con palloni, dirigibili e autogiri

I voli con palloni, dirigibili e autogiri non sono soggetti alla tassa sull’aviazione generale.

Art. 153 Importo della tassa sull’aviazione generale

L’importo della tassa di cui al capoverso 1 è determinato in base alla massa massima autorizzata al decollo dell’aeromobile, alla distanza dall’aerodromo di destinazione e alla classificazione dell’aerodromo di partenza come aeroporto nazionale o aerodromo regionale. La massa massima autorizzata al decollo è il peso massimo al decollo dell’aeromobile ed è denominata «maximum take off mass MTOM» o «maximum take off weight MTOW.» L’allegato 25 numero 1 assegna i Paesi e le regioni alle tre categorie tratta a corto, medio e lungo raggio (cpv. 2). Per aeroporto di destinazione s’intende il successivo atterraggio dell’aeromobile indicato nel piano di volo (cpv. 3). Un volo da Zurigo a New York con uno scalo intermedio a Londra è considerato un volo a corto raggio con aeroporto di destinazione Londra. Secondo l’articolo 51 capoverso 2 legge sul CO2, l’importo della tassa deve tener conto anche della competitività degli aerodromi. L’aviazione generale (General Aviation) è l’attività principale degli aerodromi doganali regionali, per cui gli aeromobili con una massa massima autorizzata al decollo compresa