Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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2018/2001 e i relativi documenti di accompagnamento. Verifica, coinvolgendo l’UFAC, se le condizioni 1 sono soddisfatte e versa al richiedente la restituzione (cpv. 7 e 8). Il diritto alla restituzione decade se la domanda di restituzione non è presentata entro i termini previsti (cpv. 9). Nel singolo caso, l’UFAM può procedere a una restituzione anche se il termine è scaduto, se il richiedente può dimostrare di non essere stato in grado di rispettare il termine senza sua colpa (cpv. 10).
Art. 157 Rettifica della dichiarazione relativa alla tassa e riscossione posticipata
Se sono constatati errori nella dichiarazione relativa alla tassa, occorre notificarlo immediatamente all’UFAM (cpv. 1). Secondo il capoverso 2, l’UFAM esamina la notifica. Se la dichiarazione originale era troppo bassa, l’UFAM fattura all’esercente o all’operatore dell’aeromobile le tasse ancora dovute. Se non è stata pagata la tassa sull’aviazione generale all’esercente dell’aerodromo, l’UFAM la esige dall’esercente o dall’operatore dell’aeromobile (cpv. 3). Se questi non può essere stabilito o non può esserlo con un onere ragionevole, spetta al proprietario dell’aeromobile versare la tassa (art. 50 cpv. 2 legge sul CO2).
Inoltre secondo l’articolo 258 capoverso 2, durante un periodo transitorio di tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza le dichiarazioni relative alla tassa possono essere rettificate.
Art. 158 Restituzione e riscossione posticipata in caso di errori relativi all’assoggettamento all’im-
posta sugli oli minerali
Se un volo già effettuato diventa assoggettato all’imposta sugli oli minerali dopo un cambiamento di imposizione da parte degli uffici doganali degli aerodromi o dell’UDSC, l’UFAM restituisce la tassa sull’aviazione generale erroneamente riscossa. In caso contrario, la tassa sull’aviazione generale è dovuta. Gli esercenti di aeromobili o l’UDSC notificano entro 90 giorni all’UFAM i voli interessati (cpv. 1). La restituzione e la riscossione posticipata della tassa sull’aviazione generale sono disciplinate dall’articolo 156, quelle dell’imposta sugli oli minerali dalla legislazione sull’imposizione degli oli minerali (cpv. 2).
Art. 159 Obblighi e indennizzo degli esercenti degli aerodromi
L’UFAM stipula con ogni esercente di aerodromo un contratto di collaborazione che contempla i compiti, l’indennizzo e le condizioni quadro specifiche dell’aerodromo. Gli esercenti di aerodromi presentano, trimestralmente, mediante il Sistema di informazione e di documentazione, le dichiarazioni relative alla tassa (cpv. 1). Essi hanno 30 giorni di tempo a tal fine. Le dichiarazioni relative alla tassa per i mesi da gennaio a marzo devono essere presentate al più tardi entro la fine di aprile.
Sulla base delle dichiarazioni relative alla tassa, l’UFAM chiede mediante fattura la tassa sull’aviazione generale riscossa (cpv. 2). Gli esercenti di aerodromi informano l’UFAM se l’esercente o l’operatore di un aeromobile non paga la tassa e comunicano tutte le informazioni di cui dispongono, come il numero di identificazione dell’aeromobile e il nome dell’operatore (o eventualmente dell’esercente dell’aeromobile e del proprietario dell’aeromobile), affinché l’UFAM possa fatturare direttamente la tassa (cpv. 3). L’esercente dell’aerodromo non risponde della perdita della tassa. Egli è tuttavia tenuto a collaborare e deve adoperarsi per riscuotere personalmente le tasse.
Per il relativo onere esecutivo ogni esercente di aerodromo riceve un indennizzo forfettario di 15 franchi per ogni volo in partenza. I costi unici assunti per l’adeguamento dei sistemi informatici degli aerodromi per la dichiarazione e la fatturazione saranno indennizzati separatamente. L’indennizzo avviene trimestralmente con una deduzione sulla fattura (cpv. 4). Gli esercenti di aerodromi possono delegare a terzi i compiti di cui alla presente ordinanza. L’eventuale fatturazione della tassa sull’aviazione generale a terzi dovrà essere stabilita nel contratto di collaborazione con l’UFAM.
Conformemente al capoverso 5, in particolare nella fase introduttiva, l’UFAM può, su richiesta, prorogare il termine per la presentazione della dichiarazione relativa alla tassa o autorizzare un altro periodo di conteggio, se in un aerodromo sono operati solo sporadicamente voli soggetti alla tassa e riscossi presumibilmente meno di 50 000 franchi annui.Art. 160 Pubblicazione di informazioni