Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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in materia di sussidi per il finanziamento e i mezzi si aggiungono a quelli esistenti nel contribuire agli obiettivi della legge sul CO2. Ad esempio, un progetto di collaborazione economica condotto dalla SECO o dalla DSC, che comporta una significativa riduzione delle emissioni di gas serra all’estero, potrebbe essere esteso a un altro settore o ad altri Paesi. I mezzi necessari per ampliare il progetto sarebbero iscritti a preventivo come aumento a destinazione vincolata del credito per la cooperazione internazionale. Per evitare danni climatici in Svizzera, potrebbero essere promosse costruzioni di protezione mediante un aumento del preventivo.

I mezzi a destinazione vincolata rimasti inutilizzati in un anno civile sono conferiti al Fondo per il clima (cpv. 2). Il relativo trasferimento di credito dai crediti aumentati nei conti della Confederazione al credito per il versamento nel Fondo per il clima viene richiesto di volta in volta nel decreto federale concernente il preventivo.

Art. 174 Impiego dei mezzi

Dai proventi a destinazione vincolata della tassa sul CO2, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull’aviazione generale, la Confederazione può versare aiuti finanziari per ridurre efficacemente le emissioni di gas serra, mentre i proventi a destinazione vincolata della vendita all’asta di diritti di emissione e di prestazioni sostitutive devono essere impiegati per evitare danni alle persone e alle cose imputabili a una concentrazione elevata di gas serra nell’atmosfera (cpv. 1 lett. a). Le misure, i progetti e i programmi sostenuti devono esplicare un ulteriore effetto sulle emissioni e i mezzi impiegati devono essere complementari a quelli esistenti (lett. b).

Il Fondo per il clima mira in particolare ad accelerare l’innovazione nell’economia svizzera. Nell’ambito dell’assegnazione dei fondi occorre pertanto dare la priorità a tecnologie, soluzioni e approcci di finanziamento innovativi, che hanno un legame con il nostro Paese (cpv. 2). Tale legame esiste anche nel caso in cui una tecnologia sviluppata in Svizzera sia impiegata all’estero.

L’allegato 26 elenca i progetti e i provvedimenti che non sono conformi allo scopo del Fondo per il clima e che pertanto non danno diritto a contributi (cpv. 3 lett. a). Sono esclusi anche i provvedimenti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi delle imprese nel SSQE o con impegno di riduzione (lett. b).

Per il versamento dei contributi si applicano le disposizioni della legge sui sussidi34 (LSu), i cui principi non devono necessariamente essere esplicitamente integrati nell’ordinanza.

Art. 175 Conto del Fondo per il clima

La tenuta dei conti del Fondo per il clima incombe all’UFAM. La contabilità e la presentazione dei conti si basano sulle disposizioni del Nuovo modello contabile (NMC) e degli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Analogamente a quanto avviene per il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF) e per il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA), per il Fondo per il clima devono essere tenuti un conto economico, un bilancio e un conto degli investimenti. L’articolo 175 stabilisce gli elementi del conto del Fondo. A differenza del FIF e del FOSTRA, il Fondo per il clima non è un fondo speciale che tiene una contabilità propria (art. 5 lett. b LFC), bensì un fondo speciale del conto della Confederazione. Il rendiconto in merito al Fondo per il clima avverrà nell’ambito del consuntivo. Il Fondo per il clima è tenuto come fondo speciale iscritto a bilancio sotto il capitale proprio (art. 61 OFC). Per questo motivo, a differenza dei mezzi iscritti nel capitale di terzi, i mezzi del Fondo per il clima non maturano interessi.

Art. 176 Riserva del Fondo per il clima

Il fondo per il clima deve costituire riserve adeguate al fine di potere fornire aiuti finanziari già promessi in caso di fluttuazioni dei proventi e di coprire perdite impreviste derivanti da fideiussioni, senza violare

34 RS 616.1