Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Art. 204 Domanda

Affinché il proprietario di una rete termica pianificata e del relativo impianto di produzione di calore abbia diritto, in caso di sinistro, a una copertura dei rischi dal Fondo per il clima, questi deve presentare una domanda all’UFE prima dell’inizio dei lavori di costruzione della nuova rete o dell’ampliamento della rete, ossia entro le fasi 1-3 secondo la Norma SIA 112 «Modello di pianificazione per progetti nel settore della costruzione» (cpv. 1). L’UFE stabilisce in una direttiva le indicazioni che devono figurare nella domanda affinché esso possa verificare se il progetto presentato ha diritto a una garanzia contro i rischi. Il richiedente ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per valutare un diritto alla garanzia. Il capoverso 2 stabilisce che, al più tardi 60 giorni dopo un sinistro, il richiedente deve notificare all’UFE l’evento in un rapporto che lo descrive. Se il richiedente non presenta un rapporto o lascia scadere il termine di 60 giorni, non sussiste alcun diritto a un’indennità dal Fondo per il clima.

Sezione 9: Installazione di infrastrutture di ricarica negli edifici con più unità abitative

Art. 205 Installazione di un’infrastruttura di ricarica

Oggetto del programma di promozione sono l’infrastruttura di base e le singole stazioni di ricarica in edifici plurifamiliari con almeno tre unità abitative (cpv. 1 e 2). L’infrastruttura di base prevede i seguenti elementi: allacciamento alla rete, sottodistribuzione impianto elettrico (incl. fusibili, contatori e gestione della domanda di energia), cavo a banda piatta o rotaia elettrica, infrastruttura di comunicazione e pannelli di base, ciò che corrisponde al livello di equipaggiamento C2 «Power to parking» del promemoria SIA 2060.

Le singole stazioni di ricarica sul parcheggio o sull’infrastruttura di base possono trovarsi all’interno o all’esterno di un edificio, ma devono essere situate nelle immediate vicinanze dell’edificio e appartenere allo stesso proprietario. Danno diritto agli incentivi le stazioni di ricarica private e semiprivate (ad es. soluzioni di gruppo in cui una stazione di ricarica è condivisa da più locatari o proprietari per piani). Sono escluse le stazioni di ricarica pubbliche e semipubbliche (nel caso di queste ultime si tratta ad es. dei posteggi di un’azienda accessibili esclusivamente ai clienti). I contributi sono versati agli investitori dell’infrastruttura di ricarica.

L’infrastruttura di base o le stazioni di ricarica devono contenere o consentire un sistema di gestione della domanda di energia. Un sistema di gestione della domanda di energia è necessario per evitare un aumento costoso dell’allacciamento alla rete e per non sovradimensionare l’infrastruttura di ricarica. La capacità di comunicazione delle stazioni di ricarica garantisce l’integrazione in un sistema di gestione della domanda di energia. L’energia elettrica può provenire solo da energie rinnovabili; questa è una condizione essenziale per garantire i vantaggi ambientali della mobilità elettrica. L’esecuzione avviene mediante dichiarazione propria e controlli a campione.

Art. 206 Contributo

La promozione può essere accordata per posteggi collegati all’energia elettrica (infrastruttura di base), stazioni di ricarica o una combinazione degli stessi (cpv. 3). Se l’infrastruttura di base è adeguatamente estesa, in un secondo tempo possono essere installate ed eventualmente incentivate stazioni di ricarica supplementari. Il contributo minimo per la promozione per domanda ammonta a 2200 franchi (cpv. 1). Ciò corrisponde ad esempio a tre parcheggi collegati all’infrastruttura di base e a due stazioni di ricarica installate. Il contributo massimo per la promozione ammonta a 10 000 franchi per domanda ed edificio con più unità abitative (ad es. 25 posteggi con infrastruttura di base senza stazioni di ricarica o 11 posteggi con 11 stazioni di ricarica). Grazie all’identificazione (ad es. l’indirizzo) si garantisce che il contributo massimo per la promozione non sia superato per lo stesso edificio in caso di più domande o di trapasso di proprietà.