Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Art. 207 Esecuzione
Il programma di promozione deve essere gestito dai singoli Cantoni (o da un servizio designato dal Cantone) secondo le prescrizioni della Confederazione (tra l’altro condizioni di promozione, requisiti in materia di garanzia della qualità), al fine di sfruttare in modo ottimale le strutture esistenti. I dettagli saranno disciplinati in una convenzione sulle prestazioni con il rispettivo Cantone, che per le sue spese d’esecuzione riceverà un indennizzo pari ad al massimo il 5 per cento dei propri contributi per la promozione (cpv. 1). Se un Cantone non intende occuparsi dell’esecuzione, la Confederazione aggiudicherà l’esecuzione per questo territorio cantonale a terzi mediante concorso d’appalto.
La promozione multipla dell’infrastruttura di ricarica mediante provvedimenti cantonali è ammessa se il contributo complessivo corrisposto per un provvedimento non supera l’80 per cento dei costi d’investimento totali (cpv. 2).
Sezione 10: Impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili
Art. 208 Impianti aventi diritto
La Confederazione versa un contributo per gli impianti che producono gas a partire da biomassa o da energia elettrica da fonti rinnovabili (cpv. 1). Il fabbisogno di calore del fermentatore deve essere coperto con il proprio biogas o con l’impiego di altre energie rinnovabili (lett. a). In generale, il fabbisogno energetico dell’impianto deve essere coperto da una fonte rinnovabile. I gas rinnovabili prodotti devono soddisfare requisiti ecologici e sociali (lett. b). Sono esclusi dal sostegno gli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico (IDA) e gli impianti che partecipano già al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità di cui all’articolo 19 LEne o beneficiano di un contributo d’investimento di cui all’articolo 24 LEne, nonché gli impianti che hanno beneficiato di tale contributo d’investimento negli ultimi dieci anni (cpv. 2).
Art. 209 Costi computabili
Sono computabili soltanto i costi direttamente legati alla produzione e alla preparazione del gas rinnovabile (cpv. 1). I costi legati all’utilizzo del gas rinnovabile non sono computabili (cpv. 2).
Art. 210 Contributo
Il contributo ammonta al 60 per cento dei costi d’investimento computabili, ma almeno a 100 000 franchi e al massimo a 6 milioni di franchi. I contributi inferiori a 100 000 franchi non sono versati. L’aliquota contributiva corrisponde a quella che il Consiglio federale ha proposto per gli impianti a biomassa nel settore dell’elettricità nel progetto di revisione della legge sull’energia posto in consultazione nel 2020. Questa aliquota contributiva è giustificata dalla quota elevata di spese di esercizio degli impianti a biomassa, che in molti casi raggiunge o addirittura supera il 50 per cento dei costi complessivi. L’aliquota proposta garantisce l’attuazione e l’efficacia del provvedimento.
Art. 211 Domanda e inizio dei lavori
La domanda deve essere presentata all’UFE entro il 30 giugno di ogni anno (cpv. 1). Le indicazioni e i documenti da inserire nella domanda sono elencati dettagliatamente nell’articolo (cpv. 2). Una domanda può essere presentata soltanto se è stato rilasciato un permesso di costruzione passato in giudicato (cpv. 4). In linea di massima, i lavori di costruzione, di ampliamento o di rinnovo possono iniziare solo dopo aver ricevuto una garanzia per il contributo d’investimento dall’UFE (cpv. 3). Tuttavia, l’UFE può autorizzare, in via eccezionale, l’inizio anticipato dei lavori se, in linea di principio, attendere la garanzia comporterebbe gravi inconvenienti (cpv. 5).
Art. 212 Ordine di presa in considerazione
Se i mezzi richiesti sono superiori a quelli disponibili, le domande sono trattate in ordine di priorità (cpv. 1). Da un lato, gli impianti per la produzione di gas rinnovabili a partire dalla biomassa hanno la