Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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precedenza sugli impianti di produzione dell’elettricità (power-to-gas); dall’altro, le domande sono classificate secondo l’efficacia della promozione: gli impianti con la maggiore produzione di gas (in Nm3/h) per franco investito sono trattati in via prioritaria (cpv. 2). Le domande che devono essere respinte perché i mezzi disponibili non sono sufficienti possono essere presentate nuovamente l’anno successivo.
Art. 213 Contenuto della decisione
La decisione positiva stabilisce, in particolare, l’importo massimo che sarà versato integralmente solo dopo la notifica della conclusione dei lavori. Il piano di finanziamento prevede varie rate di pagamento, che sono anche definite nella decisione.
Art. 214 Notifica della messa in esercizio
Dopo la messa in esercizio deve essere presentata all’UFE una notifica di messa in esercizio riportante determinate indicazioni e documenti definiti nell’articolo.
Art. 215 Notifica della conclusione dei lavori
Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio, deve essere presentata all’UFE una notifica di conclusione dei lavori contenente, in particolare, un conteggio completo e dettagliato dei costi di costruzione.
Art. 216 Versamento scaglionato
Il contributo d’investimento è versato in più tranche (cpv. 1). La prima tranche è versata non appena è presente una garanzia secondo l’articolo 213 (cpv. 2), la seconda con la notifica della messa in esercizio e l’ultima solo dopo la notifica della conclusione dei lavori (cpv. 3).
Art. 217 Plusvalore ecologico
Il contributo del Fondo per il clima non compensa il plusvalore ecologico. Il gas rinnovabile può continuare a essere trattato come tale.
Sezione 11: Tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra
Art. 218 Fideiussione
L’attuale strumento di promozione del fondo per le tecnologie sarà trasferito nel Fondo per il clima e, in caso contrario, proseguito senza grandi adeguamenti. Tuttavia, ora i mezzi per le fideiussioni a favore della promozione della tecnologia provengono dalle tasse sull’aviazione.
La promozione copre in primo luogo i rischi associati alla tecnologia innovativa. I mutui servono a sostenere unicamente nuove tecnologie che sono commerciabili (lett. a). Inoltre, l’impresa deve essere in grado, grazie alla capacità del suo personale e alla sua struttura finanziaria, di portare a un successo duraturo il progetto d’innovazione e di rimborsare il mutuo. Le imprese la cui solvibilità è minacciata non possono dunque beneficiare di un mutuo garantito (lett. b). Nella determinazione degli interessi sul mutuo, il mutuante deve tener conto della fideiussione derivante da questo meccanismo di promozione (lett. c), di modo che il costo degli interessi sia sostenibile per l’impresa supportata.
Secondo il capoverso 2, le fideiussioni sono di regola concesse a banche o casse di risparmio autorizzate secondo la legge sulle banche e sottoposte all’autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Altri mutuanti idonei possono essere creditori se offrono la garanzia di svolgere le funzioni di beneficiari della fideiussione con la stessa diligenza di una banca.
La concessione di fideiussioni intende facilitare l’assunzione di mutui da parte di imprese innovative. Le fideiussioni servono alla ripartizione dei rischi nell’ambito della messa a disposizione del capitale. Il capoverso 3 fissa l’importo massimo garantito a 5 milioni di franchi per impresa. L’entità dell’importo effettivamente garantito si basa sulla prassi attuale, che differenzia in funzione delle dimensioni dell’impresa e degli investimenti, nonché del tipo di progetto. L’importo e la durata delle fideiussioni devono