Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Sezione 12: Provvedimenti volti a ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas serra in Sviz-

zera e all’estero

Art. 222 Promozione di innovazioni rilevanti dal punto di vista climatico in Svizzera

Su richiesta, la sperimentazione e l’utilizzo di innovazioni rilevanti dal punto di vista climatico con un notevole potenziale di riduzione dei gas serra a livello di economia possono essere sostenute mediante aiuti finanziari (cpv. 1). Sono previsti, in particolare, progetti nell’ambito di accordi settoriali o progetti che dimostrano soluzioni trainanti per il settore interessato, come ad esempio la riduzione della torba nell’intero settore del giardinaggio e dell’agricoltura, arrivando fino alla relativa rinuncia nella coltivazione di champignon. Per questi settori, il passaggio a prodotti privi o con una quota ridotta di torba è un’innovazione che richiede una fase di intensa sperimentazione degli utilizzatori in collaborazione con i produttori di substrati e i commercianti e comporta quindi costi che possono essere sostenuti con aiuti finanziari al fine di ridurre in modo sostanziale e duraturo le emissioni di gas serra in questo settore.

Al capoverso 2 sono disciplinati i requisiti per le domande: la domanda è incentrata, tra l’altro, sull’efficacia dei mezzi impiegati. Saranno dunque promossi progetti che prevedono una riduzione di almeno 50 tonnellate di CO2eq nei primi tre anni di realizzazione. Ritenuto che l’aiuto finanziario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi, occorre dimostrare in modo chiaro che i partner coinvolti possono apportare sufficienti mezzi propri per sostenere i costi complessivi del progetto. All’occorrenza, l’UFAM può chiedere informazioni supplementari per valutare la salute finanziaria dei richiedenti, come ad esempio chiusure contabili sottoposte a revisione o estratti del registro delle esecuzioni, sempre che tali informazioni siano necessarie per decidere in merito alla domanda (cpv. 3).

Art. 223 Decisione e versamento

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento (cpv. 1) . Il termine per la presentazione delle domande è comunicato con almeno tre mesi di anticipo.

Se le domande superano i mezzi finanziari disponibili, hanno la priorità i provvedimenti che presentano il miglior rapporto costi-benefici per quanto riguarda la riduzione dei gas serra (cpv. 2). L’UFAM emette una decisione (cpv. 3). L’importo del contributo per la promozione dipende dalla prevedibile riduzione conseguibile delle emissioni di gas serra (cpv. 4). Al fine di garantire un sufficiente interesse personale e, quindi, appropriati incentivi per una conclusione positiva del progetto con un adeguato contributo proprio da parte dei richiedenti, il contributo per la promozione non può superare il 50 per cento dei costi del progetto. L’aliquota massima del 50 per cento è concessa per progetti il cui potenziale di riduzione è superiore alla media, come ad esempio nel settore della lavorazione dei metalli. L’importo rimarrà tuttavia al di sotto del 50 per cento se il potenziale di riduzione è inferiore alla media.

Il versamento è disciplinato al capoverso 5. Esso avverrà a tappe poiché, di regola, anche la necessità d’investimento si manifesta a tappe. Con il piano finanziario i richiedenti possono indicare i risultati intermedi e il termine entro cui possono essere raggiunti, in modo da poter suddividere il versamento in base a ciò. L’implementazione di innovazioni comporta sovente notevoli costi di realizzazione già all’inizio del provvedimento. È quindi essenziale allineare il versamento degli aiuti finanziari agli obiettivi delle tappe ed erogare anticipatamente in tranche gli aiuti finanziari. Nel contempo il versamento sarà effettuato solo se i costi sono imminenti. Il versamento integrale dell’aiuto finanziario è tuttavia subordinato al pieno raggiungimento degli obiettivi concordati e alla presentazione del relativo rapporto. L’ultima tranche del 20 per cento dell’aiuto finanziario accordato è in ogni caso versata soltanto a conclusione definitiva del progetto e a fronte del conteggio finale completo (cpv. 5).

Art. 224 Concorsi d’appalto e condizioni di partecipazione

Tenendo conto dei mezzi disponibili, l’UFAM può mettere a concorso provvedimenti utili alla creazione di reti che promuovono le competenze nei settori dell’innovazione rilevanti dal punto di vista climatico (cpv. 1 lett a). Si tratta, tra l’altro, di reti di competenze in settori di innovazione, come la riduzione dello