Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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spreco alimentare e il «Carbon Capture Use and Storage» (CCUS), con una grande necessità di sviluppo e un elevato potenziale in termini di riduzione o anche di stoccaggio del carbonio. Possono essere messi a concorso anche provvedimenti che rendono note, all’interno dell’economia, dell’amministrazione o della società, innovazioni rilevanti dal punto di vista climatico, tra l’altro mediante provvedimenti o programmi di formazione e perfezionamento (cpv. 1 lett. b). Per adempiere il mandato legale di ridurre le emissioni di gas serra della Svizzera conseguite all’estero (art. 3 cpv. 3 legge sul CO2), sono previsti concorsi d’appalto anche per provvedimenti all’estero (cpv. 1 lett. c) che sono complementari alla cooperazione allo sviluppo in essere e attirano investimenti privati. L’UFAM, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) o la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) possono indire gare pubbliche per i provvedimenti all’estero. L’organo strategico del Fondo per il clima, di cui fanno parte l’UFAM, l’UFE e l’AFF, decide d’intesa con la DSC e la SECO l’unità amministrativa responsabile del concorso d’appalto, tenendo in considerazione le competenze specifiche dei tre uffici.

Le condizioni di partecipazione sono stabilite in concreto nell’ambito della procedura di gara. Nel bando sono definite le priorità della promozione ed eventualmente anche esclusi dalla promozione determinati settori (cpv. 2). Sono inoltre stabilite le condizioni e il momento del versamento dei contributi per la promozione (cpv. 3). A seconda del tipo di provvedimento messo a concorso, saranno possibili pagamenti anticipati, importi forfettari annui o pagamenti alla conclusione del provvedimento di adeguamento. In caso di anticipi e importi forfettari annui vengono definiti obiettivi intermedi che devono essere raggiunti affinché i contributi per la promozione continuino a essere versati. Se un obiettivo intermedio non viene raggiunto, possono essere rifiutati ulteriori contributi per la promozione. Per il resto, eventuali pretese di restituzione sono disciplinate all’articolo 179.

Con lo stesso provvedimento è possibile partecipare al concorso d’appalto una sola volta (cpv. 4). Tuttavia, a meno che non sussista un’altra promozione, è possibile partecipare a un nuovo concorso d’appalto.

Art. 225 Presa in considerazione e selezione

Per i contributi per la promozione saranno presi in considerazione solo provvedimenti che adempiono le condizioni di partecipazione a concorsi d’appalto e che non sarebbero realizzabili senza il contributo per la promozione (cpv. 1). In tal modo si garantisce che i fondi pubblici della Confederazione siano impiegati addizionalmente e non per provvedimenti che sarebbero stati finanziati da privati anche senza la promozione. Sono selezionati e sostenuti i provvedimenti che meglio soddisfano i criteri di selezione nell’ambito del concorso d’appalto (cpv. 2). Nella determinazione dei contributi per la promozione si tiene conto anche dell’importo e della modalità di erogazione delle prestazioni proprie (cpv. 3).

Art. 226 Contributi per provvedimenti all’estero

Oltre alle gare pubbliche per provvedimenti all’estero, l’UFAM, la DSC e la SECO possono sostenere, in collaborazione con altri servizi federali interessati, a complemento della cooperazione allo sviluppo esistente, anche provvedimenti attuati in collaborazione con altri Stati e realizzati da istituzioni private o pubbliche o da organizzazioni internazionali. L’organo strategico decide la competenza previa consultazione della DSC e della SECO.

I contributi devono aiutare a ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas serra all’estero, produrre un effetto valutabile e misurabile, contribuire a promuovere tecnologie, soluzioni o meccanismi di finanziamento innovativi, contribuire alla mobilitazione di mezzi privati supplementari. I provvedimenti sono complementari alla cooperazione allo sviluppo in essere e vengono indicati separatamente.

L’aiuto finanziario può essere anche un contributo a un fondo amministrato privatamente, che effettua globalmente investimenti in progetti infrastrutturali o tecnologici particolarmente innovativi con elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra in Paesi in sviluppo ed emergenti. Grazie alla combinazione di fondi pubblici e privati è possibile ottenere una maggiore riduzione di gas serra e consentire un finanziamento privato sostenibile graduale. Per ogni provvedimento si deve esaminare individual-