Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

Questo articolo riprende le disposizioni degli articoli 20 capoverso 6 (cpv. 1) e 21 capoverso 3 (cpv. 2) dell'attuale ordinanza BDTA.

In vista dell'utilizzo dei dati BDTA per i pagamenti diretti previsti per gli animali delle specie ovina e caprina, che verrà introdotto presumibilmente il 1° gennaio 2023, occorre determinare anche il tipo di utilizzazione di queste categorie di animali. Per gli animali della specie bovina, oggi all'entrata in una nuova azienda detentrice di animali viene ripreso il precedente tipo di utilizzazione dell'animale. Ora in questo caso all'animale viene automaticamente attribuito il tipo di utilizzazione dell'azienda detentrice di animali nella quale è condotto. La procedura per ovini e caprini è esattamente la stessa come per gli animali della specie bovina (cfr. i commenti all'allegato 1 numero 4).

Articolo 25 Compiti di Identitas AG nel settore degli equidi

Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 22 capoversi 1-3 dell'attuale ordinanza BDTA.

Articolo 26 Preparazione dei passaporti per animali nonché dei passaporti di base per equidi, invio

dell'autoadesivo per equidi

Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 25 capoversi 2-4 dell'attuale ordinanza BDTA.

Articolo 27

Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 21 capoversi 5-7 dell'attuale ordinanza BDTA. Si propongono adeguamenti redazionali.

Per presentare una domanda per l’ottenimento di quote del contingente, le aziende dedite alla trasformazione e al commercio della carne devono registrarsi nel portale Internet Agate e successivamente contattare Identitas AG per ricevere i dati necessari per accedere alla BDTA.

Articolo 28 Elaborazione dei risultati della classificazione neutrale della qualità

Il capoverso 1 deriva dall'articolo 26 capoverso 1 lettera f dell'attuale ordinanza BDTA.

Il capoverso 2 riprende le disposizioni dell'articolo 21 capoverso 8 dell'attuale ordinanza BDTA. Il testo è leggermente modificato, in modo da rendere chiaro il fatto che Identitas AG trasmette attivamente all'organizzazione incaricata (attualmente Proviande) i risultati della classificazione neutrale della qualità conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello

(RS 916.341).

Articolo 29 Verifica dei dati

Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 20 capoverso 3 dell'attuale ordinanza BDTA. Solamente l'indicazione relativa alle domande di cui all'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è stralciata perché Identitas AG nella pratica non può verificare la plausibilità e la completezza delle domande concernenti i contributi di eliminazione per le macellazioni di pollame. Questa verifica viene svolta a campione dall'ispettorato dell'UFAG sulla base dei giustificativi forniti dai macelli di pollame.

Articolo 30 Pubblicazione di analisi

Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 20 capoverso 5 dell'attuale ordinanza BDTA.

Articolo 31 Diritto generale

I capoversi 1 e 2 di questo articolo corrispondono alle disposizioni dell'articolo 12 dell'attuale ordinanza BDTA. Nel capoverso 1 lettera b punto 3 sono stati effettuati adeguamenti redazionali. Secondo il capoverso 1 lettere b punto 3 e c punto 6, per gli ovini è ora possibile consultare lo stato riguardo alla zoppina dell'azienda detentrice di animali.