Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

Articolo 21 Notifica da parte di terzi

Questo articolo riprende la disposizione dell'articolo 9 capoversi 1–3 dell'attuale ordinanza BDTA.

Per effettuare una notifica per conto di terzi, la persona incaricata deve dapprima registrarsi nella BDTA e inserire i dati di cui all'articolo 13 capoverso 3. Anche se la persona soggetta all'obbligo di notifica (detentore di animali, proprietario di equidi, servizio preposto al rilascio del passaporto, ecc.) incarica un terzo di effettuare le notifiche alla BDTA, resta responsabile per il contenuto e per le conseguenze della notifica. Pertanto gli emolumenti per mancate notifiche vengono addebitati alla persona soggetta all'obbligo di notifica.

Articolo 22 Forma della notifica

Dall'introduzione della BDTA nel 1999, i detentori di animali della specie bovina, bufali e bisonti e, dal 2011, i detentori di animali della specie suina possono effettuare le proprie notifiche alla BDTA mediante cartoline prestampate. Per i detentori di animali delle specie ovina e caprina nonché per i proprietari di equidi una notifica analoga non è mai stata possibile.

Nel corso del tempo l'importanza della notifica mediante cartoline è calata, dando sempre più spazio alle notifiche in forma elettronica. Nel 2019, solamente l'1,5 per cento di tutte le notifiche è stato effettuato mediante cartoline, motivo per cui ora le notifiche devono essere effettuate esclusivamente in forma elettronica. Per la gestione della BDTA, l'abolizione delle notifiche mediante cartoline comporta uno sgravio amministrativo e finanziario. Gli attuali costi per l'elaborazione delle cartoline di notifica si aggirano attorno ai 70 000 franchi all'anno e riguardano la scansione, l'elaborazione, la verifica, i materiali, la stampa e le spedizioni. Con la rinuncia alle cartoline di notifica, questo dispendio decade immediatamente.

Ciò che non viene preso in considerazione sono, da una parte, i costi periodici risparmiati per i reinvestimenti nelle funzioni della BDTA che consentono l'elaborazione di cartoline di notifica e il collaudo di regressione delle stesse effettuato in occasione di ciascuna release; d'altra parte, i costi unici per lo smantellamento delle funzioni non più necessarie presenti nell'attuale applicazione relative alle cartoline di notifica.

Per le notifiche in forma elettronica ci sono due modalità: attraverso la pagina Internet della BDTA raggiungibile dal portale Internet Agate o mediante l'interfaccia XML per la BDTA (AnimalTracing; cfr.

art. 38) per cui è possibile ottenere una licenza. I macelli hanno anche la possibilità di trasmettere dati strutturati alla BDTA. In tutti i casi l'accesso avviene mediante il programma per la gestione degli utenti e degli accessi (IAM) del portale Internet Agate.

Le esperienze maturate con gli equidi e con gli animali delle specie ovina e caprina mostrano chiaramente che è arrivato il momento di effettuare esclusivamente notifiche in forma elettronica. Le poche persone soggette all'obbligo di notifica che non sono attrezzate dal punto di vista tecnico possono incaricare un terzo (cfr. art. 21). Questa attribuzione dell'incarico non deve essere effettuata in forma elettronica.

Questo articolo sostituisce l'articolo 15e capoverso 7 OFE, che viene abrogato nell'allegato 3 (abrogazione e modifica di altri atti normativi). Siccome le notifiche in forma elettronica possono essere effettuate sia attraverso il portale Internet Agate sia mediante l'interfaccia XML «AnimalTracing», l'indicazione relativa al portale Internet Agate non compare più. L'articolo 22 trasforma la formulazione potestativa di cui all'articolo 12a capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA in una formulazione obbligatoria.

Articolo 23 Rettifica dei dati

I capoversi 1 e 2 corrispondono all'articolo 12a capoversi 2 e 3 dell'attuale ordinanza BDTA. I capoversi 3 e 4 riprendono le disposizioni dell'articolo 11 dell'attuale ordinanza BDTA. Nel capoverso 3 si concretizza il fatto che la rettifica dei dati notificati deve essere effettuata telefonicamente o per scritto mediante il supporto BDTA entro un anno dalla morte dell'animale. Ciò corrisponde all'attuale prassi. Nel capoverso 4 ci sono degli adeguamenti redazionali.

Articolo 24 Compiti di Identitas AG nel settore degli animali a unghia fessa