Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
animali deve essere in grado di determinare il tipo di utilizzazione della sua azienda in analogia a quanto stabilito nell’articolo 5 capoverso 1 dell’attuale ordinanza BDTA per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti. Per il tipo di utilizzazione dell'azienda detentrice di animali ci sono tre categorie: (1) animali munti; (2) altri animali o animali non munti (3) sia animali munti sia altri animali o altri animali non munti. Agli animali di sesso femminile, che partoriscono per la prima volta, viene attribuito il seguente tipo di utilizzazione:
a) «animale munto», se si trovano in un'azienda detentrice di animali munti (categoria 1),
b) «altro animale» in tutti gli altri casi.
Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 8 capoverso 1 lettere a e b dell'attuale ordinanza BDTA.
Il capoverso 4 corrisponde all'articolo 8b capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA.
Il capoverso 5 stabilisce che devono essere notificate anche le modifiche dei dati precedentemente menzionati.
Articolo 14 Compiti di Identitas AG nel settore delle aziende detentrici di animali
Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 20 capoverso 2 dell'attuale ordinanza BDTA.
Articolo 15 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti
Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 5 capoversi 2-4 dell'attuale ordinanza BDTA, ma con adeguamenti redazionali, poiché secondo la OFE anche i macelli sono considerati aziende detentrici di animali (cpv. 3).
Articolo 16 Dati concernenti gli animali della specie suina
Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 6 capoversi 2 e 3 dell'attuale ordinanza BDTA. Siccome ai sensi della OFE anche i macelli sono considerati aziende detentrici di animali, i due capoversi dell'attuale ordinanza BDTA possono essere accorpati.
Articolo 17 Dati concernenti gli animali delle specie ovina e caprina
Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 7 capoversi 1bise 2 dell'attuale ordinanza BDTA, con gli stessi adeguamenti redazionali dell'articolo 15.
Articolo 18 Dati concernenti gli equidi
Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 8 capoversi 2-5 dell'attuale ordinanza BDTA ed è correlato con l'articolo 15e OFE. I capoversi 2, 4 e 5 comprendono adeguamenti redazionali. L'articolo 8 capoverso 4 lettere a e b dell'attuale ordinanza BDTA viene integrato nell'articolo 13 capoverso 3 della presente ordinanza. L'articolo 8 capoverso 5 lettere a-c dell'attuale ordinanza BDTA viene integrato nell'articolo 13 capoverso 1 della presente ordinanza.
Articolo 19 Autorizzazione a modificare i dati concernenti gli equidi
Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 8a dell'attuale ordinanza BDTA, con adeguamenti redazionali. Inoltre l'ultima subordinata è stata stralciata perché non è possibile verificare se per quanto riguarda le modifiche ai dati BDTA effettuate dai servizi preposti al rilascio del passaporto si tratta di correzioni o se vi è un’altra motivazione.
Articolo 20 Dati concernenti il pollame da cortile
Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 8b capoverso 2 dell'attuale ordinanza BDTA. L'articolo 8b capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA viene integrato nell'articolo 13 capoverso 4 della presente ordinanza.