Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

L'articolo 6 dell'attuale OEm-BDTA diventa il capoverso 2 di questo articolo della nuova OIdBDTA. Pertanto si può chiedere all'UFAG una decisione sugli emolumenti in relazione agli emolumenti BDTA. Secondo il FF 2019 3467, in qualità di società anonima privata, la Identitas AG «non ha potere di disporre.In caso di controversie sull’obbligo di pagare gli emolumenti o sull’ammontare delle stesse,

spetta pertanto all’UFAG emanare una decisione».https://www.admin.ch/opc/de/federal-

gazette/2019/4175.pdf

La procedura d’incasso nell’esecuzione per debiti è rinnovata: finora, dopo il secondo richiamo Identitas AG cedeva i crediti insoluti all'UFAG per l'ulteriore disbrigo, dopodiché l'UFAG emetteva un ulteriore richiamo con sollecito di pagamento per i debiti di diritto pubblico. Nel caso di mancato pagamento, l'UFAG cedeva i crediti al Servizio centrale d'incasso della Confederazione. Secondo la nuova ordinanza, invece, Identitas AG deve assumersi direttamente il rischio in relazione ai creditori e occuparsi dell’esecuzione per debiti insoluti oppure affidare tale incarico ad altri. In caso di mancato pagamento anche dopo il secondo richiamo, Identitas AG avvia una procedura di esecuzione nei confronti del debitore, il quale, dopo la ricezione del precetto esecutivo, può fare opposizione.

Articolo60 Esecuzione

Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 27 capoversi 1 e 2 dell'attuale ordinanza BDTA.

Articolo 61 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Cfr. allegato 3 Abrogazione e modifica di altri atti normativi.

Articolo 62 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie concernenti la registrazione e la marchiatura a posteriori degli animali delle specie ovina e caprina nati prima del 1° gennaio 2020 vengono riprese dall'articolo 29b dell'attuale ordinanza BDTA (cpv. 1 e 2).

Il capoverso 4 disciplina la transizione dagli attuali emolumenti BDTA fatturati finora e dalla rispettiva compensazione con i contributi di eliminazione alla riscossione degli emolumenti BDTA da parte di Identitas AG (cfr. art. 10).

Articolo 63 Entrata in vigore

La nuova ordinanza sostituisce l'ordinanza BDTA e la OEm-BDTA dal 1° gennaio 2022.

Gli articoli 41, 43 e 45 sono direttamente legati all'ordinanza del 23 ottobre 2019 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) e disciplinano l'estensione del calcolatore di UBG a ovini e caprini dal 1° gennaio 2023. Questi articoli entrano quindi in vigore solamente il 1° gennaio 2023.

Allegato 1 numero 1 Dati per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti

Le disposizioni dell'allegato 1 numero 1 dell'attuale ordinanza BDTA vengono riprese. Alla lettera a punto 2 viene introdotto «se disponibile». Per quanto riguarda la notifica delle nascite, spesso emerge che il detentore di animali non conosce il padre dell’animale, pertanto da anni nella BDTA è possibile indicare «padre sconosciuto» onde evitare di inserire un padre sbagliato: