Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

Figura 2 - Attuale forma di dichiarazione del padre dell'animale nella piattaforma per gli utenti della BDTA

Allegato 1 numero 2 Dati per gli animali della specie suina

Le disposizioni dell'allegato 1 numero 2 dell'attuale ordinanza BDTA vengono riprese. Su richiesta del servizio sanitario per l'allevamento porcino la lettera b punto 5 è stata ampliata: nella notifica relativa all’entrata è ora necessario indicare la categoria di suini, se disponibile.

Allegato 1 numero 3 Dati per gli equidi

Le disposizioni dell'allegato 1 numero 3 dell'attuale ordinanza BDTA vengono riprese. Nell'allegato 1 dell'attuale ordinanza BDTA ai numeri 1 (dati per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti), 2 (dati per gli animali della specie suina) e 4 (dati per gli animali delle specie ovina e caprina) è sempre necessario indicare la data della notifica. Al numero 3 (dati per gli equidi), questa indicazione manca in tutte le lettere. È quindi necessario aggiungerla. Nella pratica non cambia nulla: la data della notifica viene registrata automaticamente dalla BDTA.

Allegato 1 numero 4 Dati per gli animali delle specie ovina e caprina

Le disposizioni dell'allegato 1 numero 4 dell'attuale ordinanza BDTA vengono riprese. Alla lettera a punto 2 si aggiunge «se disponibile». Vale la stessa motivazione data per gli animali della specie bovina (cfr. allegato 1 numero 1 lettera a punto 2).

La lettera d punto 4 dell'attuale ordinanza BDTA è stralciata, poiché nella prassi il tipo di uscita non viene trasmesso alla BDTA.

La lettera h è nuova. In vista dell'utilizzo dei dati BDTA per i pagamenti diretti riferiti agli animali, nella BDTA è necessario distinguere tra «pecora da latte» e «altra pecora» nonché tra «capra da latte» e «altra capra». L'intero sistema va applicato analogamente all'attuale distinzione tra «vacca da latte» e «altra vacca», ovvero:

> il detentore di animali determina un tipo di utilizzazione per la propria azienda (art. 22 cpv. 1

lett. a). Se la maggior parte delle madri viene munta, il detentore registrerà «pecora da latte» o «capra da latte», mentre se la maggior parte delle madri non viene munta egli indicherà «altra pecora» o «altra capra»;

> alla notifica del primo discendente di una madre viene attribuito il tipo di utilizzazione predefi-

nito per l'azienda detentrice di animali. Ciò viene fatto automaticamente dal sistema (art. 14 cpv. 4);

> un cambiamento del tipo di utilizzazione per singoli animali va notificato alla BDTA dal deten-

tore di animali (all. 1 n. 4 lett. h).

Allegato 1 numero 5 Dati per il pollame da cortile

Le disposizioni dell'allegato 1 numero 5 dell'attuale ordinanza BDTA vengono riprese.

La lettera b è stralciata. Per il pollame occorre ora notificare alla BDTA l'età in settimane di vita

all'inizio della stabulazione (lett. e).

Allegato 2 Emolumenti

Le disposizioni dell'allegato dell'attuale OEm-BDTA vengono riprese. Gli emolumenti rimangono al loro livello attuale. Finora non erano previsti emolumenti per marche auricolari doppie con microchip per le razze di piccola taglia delle specie ovina e caprina, che vengono ora introdotte al numero 1.1.2.6.

Come per gli altri tipi di marche auricolari, la variante con microchip costerà 1 franco in più di quella senza microchip.

Ora per gli animali delle specie bovina e suina vanno inoltrate solo notifiche in forma elettronica. Le notifiche in forma elettronica con indicazioni lacunose non sono accettate dal sistema e la persona che effettua la notifica riceve immediatamente un avviso. Non ha quindi senso definire degli emolumenti per indicazioni lacunose (cfr. art. 27).