Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

duttivo del capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA con il rimando all'articolo 5 ci si riferisce solamente ai dati relativi agli animali della specie bovina, ai bufali e ai bisonti, pertanto la formulazione è lacunosa poiché già oggi per il calcolatore di UBG si considerano i dati relativi agli equidi. Per questo motivo ora si opta per una formulazione generale. Siccome il riferimento all'ordinanza sui pagamenti diretti vale per l'intero capoverso 1, il rimando a tale ordinanza è spostato nel periodo introduttivo di tale capoverso.

Il capoverso 2 fa sì che i valori UBG calcolati con il calcolatore di UBG partendo dai dati BDTA possano essere salvati nello stesso ed essere conservati fino al momento della fornitura ai servizi cantonali, all'UFAG e all'UST.

A livello di contenuto, i capoversi 3 e 4 corrispondono all'articolo 21 capoverso 2 dell'attuale ordinanza.

Articolo 41 Calcolo dei valori UBG per ovini e caprini

L'articolo 41 è equivalente all'articolo 40, si riferisce però agli animali delle specie ovina e caprina. La ripartizione delle disposizioni negli articoli 40 e 41 è motivata dal fatto che i valori UBG per ovini e caprini saranno da calcolare solo a partire dal 1° gennaio 2023. In futuro, nel caso di una revisione i due articoli potrebbero essere accorpati.

Per la messa in atto di questo articolo nonché degli articoli 43 e 45 occorre applicare delle modifiche alla BDTA e al calcolatore di UBG. Le ripercussioni finanziarie di questi adeguamenti sono menzionate nel capitolo 10.5.1.

Articolo 42 Allestimento dell’elenco di UBG

Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 21 capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA. Alla lettera a si fa ora riferimento anche all'articolo 40 capoverso 1 lettera c. In questo modo si colma una lacuna dell'attuale ordinanza BDTA, ovvero la mancata indicazione dell'effettivo delle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari.

Articolo 43 Allestimento di un elenco di UBG per ovini e caprini

L'articolo è equivalente all'articolo 42, si riferisce però agli animali delle specie ovina e caprina. Entrerà in vigore, come l'articolo 41, il 1° gennaio 2023.

Articolo 44 Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali della specie bovina, bufali,

bisonti ed equidi

Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 21 capoverso 4 dell'attuale ordinanza BDTA.

Articolo 45 Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali delle specie ovina e caprina

L'articolo è equivalente all'articolo 44, si riferisce però agli animali delle specie ovina e caprina. Entrerà in vigore, come gli articoli 41 e 43, il 1° gennaio 2023.

Articolo 46 Diritti di accesso

Nell'attuale ordinanza BDTA i diritti di accesso e di consultazione dei dati del calcolatore di UBG non erano regolamentati in modo esplicito. Il nuovo articolo 46 formalizza l'attuale prassi basata sulla legislazione sulla protezione dei dati. Il capoverso 1 si rifà alle disposizioni degli articoli 34 e 32 capoverso 2 della OIdBDTA.

Articolo 47 Scopo e contenuto di E-Transit