Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 89Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
E-Transit4 è un sistema d'informazione per il rilascio e l'elaborazione di certificati d’accompagnamento elettronici per gli animali a unghia fessa; è composto da quattro unità: «eTransit farmer», un'applicazione mobile per i detentori di animali e per i macelli; «eTransit trucker», un'applicazione mobile per i trasportatori di animali e l'applicazione web «eTransit web». A questo si aggiunge un sistema centrale al quale gli utenti possono però accedere solo indirettamente attraverso i canali precedentemente menzionati o mediante un’interfaccia XML (cfr. art. 49).
Articolo 48 Certificato d’accompagnamento elettronico per gli animali a unghia fessa
Già da tempo, Identitas AG offre ai detentori di animali la possibilità di allestire il certificato d’accompagnamento ai sensi dell'articolo 12 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS
916.401) con i dati della BDTA. Successivamente tale certificato d’accompagnamento deve essere stampato e firmato.
Con il nuovo sistema d'informazione E-Transit è ora possibile rilasciare, trasmettere, ricevere e conservare il certificato d’accompagnamento elettronico (cpv. 1). Per il momento questo è possibile solo per i suini. Il campo di applicazione verrà esteso agli animali a unghia fessa, ai bovini, agli ovini e ai caprini.
A ciascun certificato d’accompagnamento elettronico viene assegnato un numero d'identificazione univoco (cpv. 2), sulla base del quale per tre anni è possibile visualizzare in qualsiasi momento il documento in eTransit web. Se l’utente trasforma in modo irreversibile un certificato d’accompagnamento elettronico in un documento cartaceo, a quest’ultimo, oltre a un numero d’identificazione, viene assegnato un numero più breve «Transfer to Paper», disponibile solamente durante il periodo di validità del certificato d’accompagnamento ai sensi dell'articolo 12a OFE. Tale numero semplifica la trasposizione delle informazioni del certificato d’accompagnamento elettronico su un documento cartaceo.
Articolo 49 Interfaccia con altri sistemi
Per evitare doppie registrazioni dei dati, E-Transit li acquisisce dalla BDTA.
Analogamente alla BDTA, E-Transit può essere utilizzato mediante un'interfaccia XML «AccompanyingDocument» per sistemi esterni di terzi per cui è possibile ottenere una licenza (cpv. 2). L'utilizzo dell'interfaccia presuppone che sia stato concluso un contratto di licenza IAM e XML con l'UFAG.
Articolo 50 Utilizzo di E-Transit
Secondo l'articolo 12 OFE, il detentore di animali che trasferisce un animale a unghia fessa in un'altra azienda detentrice di animali deve rilasciare un certificato d'accompagnamento. Per questo tali detentori di animali possono anche rilasciare certificati d’accompagnamento elettronici in E-Transit. Il rilascio di certificati d’accompagnamento elettronici avviene attraverso la BDTA, le applicazioni mobili di E-Transit (cfr. art. 47) o mediante l’interfaccia XML «AccompanyingDocument» (cfr. art. 49).
Articolo 51 Diritti di accesso
Sia i detentori di animali di cui all'articolo 6 lettera o OFE sia altre persone che in un determinato periodo hanno il potere di disporre di un animale (gli autisti di imprese di trasporto, di imprese del commercio di animali nonché i macelli e i loro impiegati) devono poter accedere a E-Transit per consultare o modificare i certificati d’accompagnamento elettronici con numeri d’identificazione noti (cpv. 1-2 e 5). Per svolgere i loro compiti, gli organi d'esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari devono poter accedere semplicemente ai dati ufficiali della banca dati E-Transit, analogamente all'attuale accesso alla BDTA (cpv. 3).
Contrariamente ai detentori di animali, alle altre persone che hanno il potere di disporre di un animale e ai servizi ufficiali, gli organi di polizia e di controllo che verificano il trasporto di animali su incarico di terzi (p.es. IP Suisse) possono cercare e visualizzare soltanto singoli certificati d’accompagnamento
4Nella pratica si utilizza la dicitura «eTransit». Per coerenza con il testo dell'ordinanza, nel presente documento si utilizza «E-Transit».