Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 91Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale stabilisce che Identitas AG può compensare gli emolumenti BDTA e le tasse di macellazione con i contributi di eliminazione prima di fatturare un saldo negativo o versare un saldo positivo alle relative persone soggette all'obbligo di notifica. Ciò corrisponde alla prassi attuale e riduce il dispendio amministrativo di Identitas AG.
Articolo 56 Conservazione e archiviazione dei dati
Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 24 dell'attuale ordinanza BDTA. Al capoverso 1 è specificato che Identitas AG deve conservare i dati BDTA almeno per 18 anni. Già ora i dati sugli animali vengono conservati per più di 18 anni in modo da preservare la storia degli animali più vecchi (p.es. vecchi cavalli ancora in vita) e i dati dei discendenti. Tuttavia, i dati personali associati agli animali vengono cancellati dopo 18 anni. Per i certificati d’accompagnamento elettronici allestiti con E- Transit vige l'obbligo di conservazione per tre anni, ai sensi dell'articolo 13 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) (cpv. 2). I capoversi 4 e 5 corrispondono all'articolo 24 capoversi 2 e 3 dell'attuale ordinanza BDTA.
Articolo 57 Finanziamento
Finora il finanziamento di Fleko, del calcolatore di UBG e di E-Transit era disciplinato in maniera insufficiente. Nel messaggio 19.030 concernente la revisione della legge del 1° luglio 1996 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) vale quanto segue: «il finanziamento dei compiti supplementari delegati a Identitas AG è disciplinato dal Consiglio federale. A tale proposito viene valutata anche l’opportunità di un finanziamento tramite gli emolumenti degli utenti, così come avviene per i compiti fondamentali di Identitas AG» (FF 2019 3462-3463).
Al capoverso 1 è ora precisato che la gestione dei sistemi d'informazione BDTA, calcolatore di UBG ed E-Transit (art. 5 cpv. 1) e quindi dei compiti strettamente correlati (fornitura di marche auricolari, versamento dei contributi di eliminazione e riscossione della tassa di macellazione) di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettere b-d vengono finanziati mediante gli emolumenti ai sensi dell'articolo 45b LFE. Il finanziamento del calcolatore di UBG e di E-Transit si basa sull'articolo 165gbisLAgr. Il supporto per il portale Internet Agate e per HODUFLU viene finanziato, come finora, dall'UFAG. L'indennizzo della portata delle prestazioni per il supporto di Agate è stabilito nell'accordo di prestazione tra Identitas AG e l'UFAG (cfr. art. 6), mentre il finanziamento di Fleko in futuro sarà disciplinato dall'ordinanza del 6 giugno 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408).
Articolo 58 Emolumenti
Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 4 dell'attuale ordinanza del 28 ottobre 2015 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA; RS 916.404.2). Il valore inferiore per la tariffa oraria viene aumentato da 75 a 90 franchi. Il capoverso 3 è nuovo.
Articolo 59 Fatturazione e decisione sugli emolumenti
Secondo l'articolo 45b capoverso 4 della LFE rivista, gli emolumenti sono fatturati e riscossi da Identitas AG. Finora Identitas AG ha incassato gli emolumenti in qualità di fiduciaria e li ha ceduti alla Confederazione, mentre ora, secondo il capoverso 1, Identitas AG fattura gli emolumenti BDTA ai detentori di animali, ai proprietari di equidi e ai macelli (cfr. allegato 2) e li riscuote. La faturazione avviene dopo la compensazione degli emolumenti BDTA con i contributi di eliminazione a favore delle aziende detentrici di animali (ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 10 novembe 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale [RS 916.407]) nonché dopo la riscossione della tassa di macellazione da parte dei macelli (conformemente all'art. 38a dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie [OFE; RS 916.401]) (cfr. artt. 49 cpv. 5 e 6). Questo conteggio viene inviato almeno una volta all'anno ai detentori di animali, ai proprietari di equidi e ai piccoli macelli e mensilmente ai macelli di medie e grandi dimensioni.