Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 13 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

AG chiede che nel capoverso 3 venga aggiunto il rimando all’articolo 28 LPre (recte: art. 30 cpv. 3 LPre) per lo smaltimento (formulazione proposta: «Per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplodenti, fedpol riscuote gli emolumenti seguenti conformemente all’articolo 28 LPre»).

SDV si dice favorevole al fatto che non vengano riscossi emolumenti se i controlli a campione effettuati nelle drogherie non hanno rilevato irregolarità. scienceindustries, USAM e SKW chiedono di precisare cosa s’intende per «piccoli quantitativi» e per «quantitativi più elevati» in modo da evitare che si crei una situazione di incertezza giuridica (proposta: «quantitativi fino a 100 kg» e «quantitativi superiori a 100 kg»).

4.21 Art. 25

scienceindustries, USAM e SKW affermano che la disposizione può essere ripresa nella forma attuale, fermo restando che venga tenuto conto delle osservazioni relative all’articolo 23 D-OPreS.

4.22 Art. 27

scienceindustries, USAM e SKW fanno notare la numerazione sbagliata dei capoversi 2 e 3.

4.23 Art. 32

scienceindustries, USAM e SKW chiedono di prevedere un periodo di transizione sufficiente di almeno due anni.

4.24 Allegato 1

ZH, CDDGP, CCPCS, ComNBC e UCS osservano che l’elenco di sostanze chimiche selezionate non copre l’intera gamma di precursori che potrebbero rappresentare un pericolo, in quanto alcuni di essi possono essere facilmente sostituiti. In merito ad alcuni precursori, ritengono che occorrerebbe disciplinare le classi di prodotti chimici e non i singoli composti sottolineando che l’elenco andrebbe rivisto ed esteso.

Osservano inoltre che anche i servizi forensi potrebbero necessitare dell’accesso al sistema per adempiere i loro compiti in determinati settori. Ciò vale in particolare per l’Istituto forense di Zurigo (FOR) il quale svolge numerosi compiti su mandato di organizzazioni partner nazionali e internazionali. Secondo questi partecipanti, si dovrebbe concedere ai collaboratori del FOR l’accesso al sistema d’informazione sui precursori per scopi ben precisi. Considerato che a partire dal 1° gennaio 2022 il FOR diventerà un ente autonomo di diritto pubblico del Cantone e della città di Zurigo, i collaboratori non potranno appellarsi all’articolo 19 D-OPreS. Chiedono che gli articoli 18 e 19 D-OPreS, gli allegati 1 e 2 e l’ordinanza JANUS siano modificati in tal senso. scienceindustries, USAM e SKW chiedono che l’allegato 1 vada modificato solamente previa consultazione dei rappresentanti del settore economico interessati.

5 Pareri espressi in relazione alla legislazione sugli esplosivi

SG è dell’avviso che l’articolo 60 capoverso 3 OEspl vada modificato in modo che il permesso possa essere ritirato «a tempo indeterminato o determinato». Inoltre, osserva che sarebbe vantaggioso se l’infrastruttura informatica creata per adempiere i nuovi compiti nel settore dei precursori potesse essere utilizzata anche nel settore degli esplosivi, in quanto i requisiti sono in gran parte simili se non addirittura identici. SG auspica che l’OEspl venga adeguata in modo da poter presentare le segnalazioni e le domande anche per via elettronica attraverso il sistema d’informazione. Infine, sottolinea che l’accesso alla banca dati BARBARA da parte dei servizi cantonali responsabili dell’esecuzione della legislazione sugli esplosivi, come previsto dall’articolo 117e OEspl, ad oggi non è ancora stato implementato e che le autorizzazioni concesse da fedpol sono state rilasciate agli uffici cantonali degli esplosivi interessati solo in forma cartacea. Ritiene che si dovrebbe attuare la disposizione sopra citata per semplificare l’attività di questi uffici. Nel caso in cui, invece, non fosse più previsto un accesso da parte degli uffici cantonali, chiede che l’art. 117e OEspl venga modificato di conseguenza.