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Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 31 pagine
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Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti (OPreS)
del … Avamprogetto
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 25 settembre 20201 sui precursori di sostanze esplodenti (LPre),
ordina:
Sezione 1: Restrizioni di accesso per utilizzatori privati
Art. 1 Definizione di utilizzatore privato
(art. 2 lett. c LPre)
Ai sensi dell'articolo 2 lettera c LPre s'intende per:
a. uso a fini di formazione o di ricerca: l'uso di un precursore nell'ambito dell'insegnamento o della ricerca negli istituti di formazione quali scuole, scuole universitarie o università;
b. uso nell'ambito di un'attività di pubblica utilità: l'uso di un precursore da parte di un'istituzione di pubblica utilità per l'esercizio di un'attività commerciale.
Art. 2 Restrizioni di accesso
(art. 3 cpv. 1 e 2 LPre)
1I precursori soggetti a restrizioni di accesso sono stabiliti nell’allegato 1.
2Per ciascun precursore di cui all'allegato 1 è stabilito il livello di accesso applicabile ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettere a–c LPre, in funzione della concentrazione:
a. accesso libero;
b. accesso soggetto ad autorizzazione;
c. accesso vietato.
3Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) definisce i precursori soggetti a restrizioni di accesso che, fino a una determinata quantità massima e concentrazione, possono essere acquistati in un negozio specializzato senza autorizzazione di acquisto