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Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 31 pagine

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Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti (OPreS)

del … Avamprogetto

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 25 settembre 20201 sui precursori di sostanze esplodenti (LPre),

ordina:

Sezione 1: Restrizioni di accesso per utilizzatori privati

Art. 1 Definizione di utilizzatore privato

(art. 2 lett. c LPre)

Ai sensi dell'articolo 2 lettera c LPre s'intende per:

a. uso a fini di formazione o di ricerca: l'uso di un precursore nell'ambito dell'insegnamento o della ricerca negli istituti di formazione quali scuole, scuole universitarie o università;

b. uso nell'ambito di un'attività di pubblica utilità: l'uso di un precursore da parte di un'istituzione di pubblica utilità per l'esercizio di un'attività commerciale.

Art. 2 Restrizioni di accesso

(art. 3 cpv. 1 e 2 LPre)

1I precursori soggetti a restrizioni di accesso sono stabiliti nell’allegato 1.

2Per ciascun precursore di cui all'allegato 1 è stabilito il livello di accesso applicabile ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettere a–c LPre, in funzione della concentrazione:

a. accesso libero;

b. accesso soggetto ad autorizzazione;

c. accesso vietato.

3Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) definisce i precursori soggetti a restrizioni di accesso che, fino a una determinata quantità massima e concentrazione, possono essere acquistati in un negozio specializzato senza autorizzazione di acquisto

1 RS 941.42