Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 13 pagine
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- Partecipanti che avanzano riserve e/o proposte di modifica pur essendo fondamentalmente favorevoli: 21
(AG, AI, BE, BL, BS, GE, NE, OW, SG, TG, VD, ZH, PS, aquasuisse, chemsuisse, CCPCS, CDDGP, ComNBC, pharmaSuisse, SDV, UCS).
Nel complesso, questi partecipanti accolgono con favore il fatto che venga disciplinato l’uso dei precursori di sostanze esplodenti, giudicandola una misura importante nella lotta contro il terrorismo e l’estremismo violento. Considerano inoltre appropriato prevedere l’accesso alla banca dati delle autorizzazioni per i servizi cantonali competenti in materia di armi ed esplosivi nonché per gli organi di polizia incaricati di effettuare controlli. Diversi partecipanti sottolineano l’importanza di garantire che tutte le autorità cantonali interessate abbiano accesso al sistema d’informazione sui precursori. Ritengono che le modifiche all’OEspl, in particolare l’introduzione di motivi d’impedimento personali per il rilascio di autorizzazioni, contribuiscano a garantire un’applicazione uniforme della legislazione e una certezza giuridica nel settore degli esplosivi. In merito ai controlli dei punti vendita di precursori, alcuni partecipanti segnalano un potenziale di sinergia con i controlli cantonali nel settore degli agenti terapeutici e dei prodotti chimici. Per diversi Cantoni e organizzazioni non è tuttavia possibile stabilire in che misura i servizi cantonali preposti ai controlli su prodotti chimici potranno effettuare questi controlli e il carico di lavoro che ne deriverà. Molti chiedono pertanto che nell’OPreS venga precisato che fedpol è competente per i controlli dei punti vendita di precursori e che può delegare tale compito solo in determinati casi ai servizi cantonali preposti ai controlli di prodotti chimici (cfr. commenti all’art. 22 AP-OPreS).
PS è a favore di misure volte a prevenire e contrastare il terrorismo, a condizione che apportino un beneficio reale alla popolazione in termini di sicurezza assicurando allo stesso tempo che gli utilizzatori privati di precursori non siano troppo limitati a causa delle nuove disposizioni più stringenti. Ritiene che le restrizioni di accesso previste lascino un margine di manovra sufficiente per ammettere eccezioni e che anche i negozi specializzati siano coinvolti in modo soddisfacente. A suo parere, le disposizioni differenziate comporteranno un onere supplementare in termini finanziari e amministrativi per la Confederazione e i Cantoni. PS sostiene in particolare l’armonizzazione della LPre e dell’OPreS con la normativa UE.
Il progetto è invece respinto da cinque partecipanti (TI, UDC, USAM, scienceindustries, SKW).
TI è del parere che le limitazioni introdotte dalla legislazione sui precursori di sostanze esplodenti non siano sufficienti a prevenire l’uso abusivo dei precursori nella pratica. Ritiene inoltre che non siano disciplinati alcuni aspetti importanti, come l’accessibilità ai luoghi di vendita e di stoccaggio. A suo avviso sarebbe ad esempio auspicabile limitare in alcuni casi l’accesso a classi di prodotti chimici piuttosto che a composti specifici.
L’UDC sottolinea che il rischio maggiore di un uso abusivo dei precursori non è rappresentato dai cittadini svizzeri, bensì da gruppi inclini alla violenza provenienti da altri contesti culturali. Vede con occhio critico anche il recepimento categorico delle norme UE, soprattutto se l’esecuzione dell’atto risultante, in questo caso l’ordinanza, comporta costi aggiuntivi per le aziende interessate. Allo stesso tempo, ritiene che, per monitorare tale esecuzione, la Confederazione dovrebbe sostenere costi nell’ordine di milioni di franchi che ricadrebbero poi sui contribuenti. L’USAM respinge l’attuale versione dell’OPreS in quanto le disposizioni introdotte andrebbero al di là della legge. scienceindustries, USAM e SKW chiedono che la legislazione svizzera non venga adeguata in automatico in funzione dell’evoluzione del diritto UE e vedono con occhio critico una simile armonizzazione ritenendola fine a se stessa. Chiedono eventualmente che le misure introdotte con l’ordinanza si limitino alle sole relazioni d’affari tra imprese e privati opponendosi espressamente a una successiva estensione del loro campo di applicazione alle attività tra imprese con nuovi obblighi di vasta portata per le aziende, come è avvenuto recentemente nell’UE. Sostengono infine che l’allegato 1 possa essere modificato soltanto previa consultazione dei rappresentanti del settore economico interessati.