Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 13 pagine

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obbligazioni (CO; RS 220), all’ordinanza sul materiale bellico (OMB; RS 514.511) e all’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1).

4.18 Art. 22

AG, AI, BL, NE, OW, TG, TI, VD, chemsuisse, CDDGP, CCPCS, ComNBC e ACCS chiedono

che nell’articolo venga indicato chiaramente che fedpol è competente per i controlli nei punti vendita e propongono alcune formulazioni in tal senso. In virtù dell’articolo 28 capoverso 3 LPre, fedpol è competente per l’esecuzione di controlli a campione. Per questi partecipanti occorre tenere conto di questo aspetto quando si applica la legge e del fatto che fedpol può incaricare soltanto puntualmente i Cantoni di effettuare controlli. BS, SDV e ACCS sottolineano che in diversi Cantoni il diritto in materia di prodotti chimici viene eseguito secondo processi accreditati e che non sarebbe possibile effettuare in blocco ulteriori attività di controllo sulla scorta di basi giuridiche diverse dalla legislazione sui prodotti chimici. Inoltre, sarebbe problematico se con questa disposizione la Confederazione andasse a intaccare l’autonomia esecutiva dei Cantoni. Questi partecipanti ritengono che la Confederazione dovrebbe lasciare ai Cantoni la facoltà di decidere in merito alla competenza in materia di controlli presso i punti vendita secondo l’articolo 28 capoverso 3 LPre. I controlli aggiuntivi di fedpol in relazione al rispetto delle disposizioni in materia di registrazione, autorizzazione e fornitura di precursori dovrebbero essere svolti nel quadro delle ispezioni cantonali già esistenti. A loro avviso, ogni controllo aggiuntivo implicherebbe soltanto un onere amministrativo maggiore. Per questi partecipanti la disposizione dovrebbe essere quindi riformulata (cfr. proposte di riformulazione nei pareri). AG, AI, BL, NE, OW, TG, chemsuisse e ACCS chiedono inoltre che vengano messi a disposizione gli strumenti necessari per l’esecuzione. Vorrebbero che venisse definito se il rapporto deve essere prima inviato al punto vendita che è stato sottoposto a controllo con successiva copia a fedpol oppure il contrario. Ritengono che andrebbero consultati i servizi d’esecuzione cantonali in merito alla messa a punto di questi rapporti. AG, NE, TG, VD, chemsuisse, CDDGP e CCPCS affermano che dalla documentazione posta in consultazione non è possibile evincere con precisione l’onere supplementare per i Cantoni legato ai controlli previsti. Alcuni partecipanti chiedono di indennizzare i Cantoni per l’espletamento di queste attività. scienceindustries, USAM e SKW precisano che questa disposizione può essere mantenuta nella sua forma attuale, fermo restando che venga tenuto conto delle precisazioni richieste all’articolo 14 AP-OpreS.

4.19 Art. 23

Secondo TG l’ammontare degli emolumenti riscossi per il trattamento di domande di autorizzazione presentate per via elettronica o per posta dovrebbe essere identico. Anche nel settore della legislazione sulle armi, ad esempio, l’importo è lo stesso. scienceindustries, USAM e SKW chiedono di ridurre drasticamente gli emolumenti (cfr. proposte nei pareri), di trattare allo stesso modo le domande presentate per via elettronica e per posta e di esplicitare nell’ordinanza cosa s’intende per «altre decisioni». Come motivazione adducono il rischio concreto di spingere gli utilizzatori privati verso l’illegalità. Inoltre, a loro parere sarebbe necessario evitare differenze di trattamento tra gli utilizzatori che presentano una domanda per via elettronica e quelli che invece la presentano per posta. Questi partecipanti non ritengono adeguato confrontare questo emolumento con l’importo riscosso per un permesso d’acquisto di armi e considerano illogica la differenza tra l’importo dell’emolumento per le autorizzazioni di acquisto e quello per le autorizzazioni eccezionali.

4.20 Art. 24

BS, CDDGP, CCPCS e UCS segnalano che in merito alla riscossione degli emolumenti per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplodenti non vengono menzionati i Cantoni. Questi prodotti chimici dovrebbero essere conservati correttamente (in alcuni casi si tratta di sostanze pericolose) e smaltiti altrettanto correttamente (generalmente come rifiuti speciali e sostanze esplodenti). A loro parere, l’articolo 24 capoverso 2 D-OPreS andrebbe completato di conseguenza.