Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 13 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati

I partecipanti che seguono hanno espresso osservazioni di carattere generale.

CCPCS e CDDGP si chiedono, proprio come TI, se le misure previste siano sufficienti a raggiungere gli obiettivi dichiarati. A loro avviso, non sono stati disciplinati alcuni aspetti importanti, come l’accessibilità ai luoghi di vendita e di stoccaggio. Ritengono inoltre auspicabile che vengano stilati sistematicamente rapporti sugli eventi sospetti, senza però andare ad aumentare eccessivamente il carico di lavoro supplementare.

pharmaSuisse osserva che la possibilità di adeguare rapidamente l’elenco dei precursori soggetti a restrizioni di accesso permette di rispondere in maniera appropriata agli sviluppi della pratica professionale. Precisa che l’elenco andrebbe sempre adeguato d’intesa con le associazioni interessate e che questo punto andrebbe specificato nell’ordinanza. A suo parere le procedure amministrative per le segnalazioni di eventi sospetti dovrebbero essere il più semplici possibile nella pratica per poter essere applicate senza difficoltà da parte dei punti vendita. Le modifiche previste mostrano che le farmacie, le drogherie e altri negozi specializzati sono riconosciuti come partner affidabili e che il personale specializzato lavora con professionalità e non unicamente a fini di lucro. Mettono inoltre in luce la necessità di offrire consulenze su come utilizzare correttamente le sostanze chimiche.

aquasuisse riconosce i vantaggi in materia di sicurezza garantiti dalla nuova normativa, ma non nasconde che quest’ultima comporterà per il settore economico e i membri di aquasuisse oneri amministrativi supplementari accompagnati da spese aggiuntive e compiti di informazione destinati alla clientela che non potranno essere conteggiati del tutto nei prezzi. Per questo motivo ritiene fondamentale che sia soltanto un organismo a farsi carico delle procedure di informazione dei clienti, di identificazione dei clienti nel portale online di fedpol, nonché della registrazione delle forniture di sostanze il cui accesso è soggetto ad autorizzazione. Chiede dunque che il progetto di ordinanza venga modificato affinché il negozio che deve comunque procedere all’identificazione dei clienti nel portale online di fedpol prima di poter vendere loro sostanze il cui accesso è soggetto ad autorizzazione possa anche richiedere le autorizzazioni di acquisto a nome e per conto dei clienti in questione.

ComNBC osserva che l’OPreS disciplina in maniera generale le modalità di messa a disposizione sul mercato e di dispensazione dei precursori di sostanze esplodenti. Ritiene invece auspicabile che vengano introdotte anche disposizioni volte a rafforzare la sicurezza dei prodotti chimici nei depositi (p. es. contro il furto).

4 Pareri espressi sugli articoli dell’OPreS

4.1 Art. 2 cpv. 1

AG chiede di inserire anche l’acido solforico nell’elenco delle sostanze soggette a restrizioni di accesso conformemente alla normativa UE. Sostiene che le argomentazioni avanzate nel rapporto esplicativo non siano convincenti. NW accoglie invece con favore il fatto di non includere nell’elenco l’acido solforico proprio per le motivazioni addotte nel rapporto esplicativo. BE, NW, CDDGP e CCPCS sono favorevoli all’introduzione del livello di accesso «accesso vietato» e della possibilità di concedere autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’articolo 10 LPre.

4.2 Art. 2 cpv. 3 e 4

AG, NE, chemsuisse e ACCS approvano il fatto che i requisiti per un accesso facilitato tramite negozi specializzati siano definiti in maniera chiara e trasparente.

TI, CDDGP, CCPCS, scienceindustries, USAM e SKW chiedono di prevedere in una lettera c il riconoscimento da parte di fedpol di altri tipi di negozi specializzati alla pari di quelli menzionati alle lettere a e b. Secondo scienceindustries, USAM e SKW è necessario che si consultino anche i punti vendita del fai da te e di prodotti per il giardinaggio, la catena Landi e i negozi di prodotti chimici e che si chieda il loro parere in caso di modifiche previste all’allegato 1.