Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 13 pagine

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SDV si dice favorevole al fatto di prevedere che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) consulti previamente le organizzazioni dei negozi specializzati (drogherie e farmacie) in caso di modifiche alle restrizioni di accesso ai precursori. Precisa inoltre che all’articolo 2 capoverso 4 lettera b si potrebbe ricorrere al singolare «drogheria con autorizzazione cantonale».

4.3 Art. 3 cpv. 2 lett. a

AI chiede che siano esclusi dalle restrizioni di accesso anche i medicamenti non soggetti ad autorizzazione e propone la formulazione seguente: «Sono esclusi dalle restrizioni di accesso di cui all’articolo 3 capoverso 4 LPre: a. i medicamenti per uso umano e veterinario di cui all’articolo 9 della legge sugli agenti terapeutici (LATer)».

4.4 Art. 4

BE, CDDGP e CCPCS approvano la possibilità proposta di presentare le domande di autorizzazione di acquisto per via elettronica e di procedere al loro trattamento amministrativo online. Secondo TG l’ammontare degli emolumenti riscossi per il trattamento di domande di autorizzazione presentate per via elettronica o per posta dovrebbe essere identico. Anche nel settore della legislazione sulle armi, ad esempio, l’importo è lo stesso. scienceindustries, USAM e SKW chiedono di modificare l’articolo specificando che le domande possono essere presentate tramite il portale online di fedpol oppure per posta. Il rapporto esplicativo prevede infatti anche la possibilità di presentarle per posta.

4.5 Art. 5

SG suggerisce, conformemente ai principi di minimizzazione dei dati e di proporzionalità, di rinunciare a rilevare i dati relativi ai luoghi di nascita e di origine, alla cittadinanza e al numero d’assicurato AVS, in quanto non si tratta di informazioni necessarie per garantire un’identificazione sufficiente.

scienceindustries, USAM e SKW fanno notare che il numero d’assicurato AVS non è esplicitamente menzionato nella LPre e andrebbe dunque stralciate dalla disposizione. Sono inoltre del parere che per valutare le domande di autorizzazione di acquisto sarebbe importante avere informazioni sul precursore in questione e sul suo uso previsto; a tale riguardo chiedono di aggiungere due nuovi capoversi (3 e 4).

4.6 Art. 6

Nel capoverso 2 AG chiede di adottare una regolamentazione simile a quella prevista dalla legge federale sugli esplosivi (LEspl; RS 941.41) secondo cui i piccoli utilizzatori ottengono permessi d’acquisto per prodotti chiaramente definiti che devono essere acquistati e utilizzati entro tre mesi (art. 12 e 13 LEspl). Trascorso questo termine devono restituire al venditore gli esplosivi inutilizzati oppure ottenere un nuovo permesso d’acquisto (art. 13 cpv. 2 LEspl).

scienceindustries, USAM e SKW chiedono di specificare i criteri da applicare per stabilire i casi eccezionali per i quali è possibile rilasciare un’autorizzazione di acquisto per un periodo più breve.

4.7 Art. 7

scienceindustries, USAM e SKW ritengono sufficiente procedere a una verifica una volta all’anno. Chiedono quindi di modificare l’articolo come segue: «[…] ma al più tardi 12 mesi dopo il rilascio o dopo l’ultima verifica dell’autorizzazione».

4.8 Art. 8

scienceindustries, USAM e SKW chiedono che il capoverso 2 venga riformulato in modo tale che l’utilizzatore debba «precisare» e non «comprovare» l’uso previsto indicato del precursore. Inoltre, segnalano un errore di numerazione del capoverso 3 nel testo tedesco e suggeriscono di modificare il capoverso 4 come segue: «Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 4–7».