Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 13 pagine

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Inoltre, secondo la lettera (b) sono inclusi i lavoratori dipendenti di un’azienda britannica che, a prescindere dalla nazionalità, sono integrati nel regolare mercato del lavoro. In virtù di questo Accordo, per poter essere distaccati in Svizzera i cittadini degli Stati UE/AELS e di Stati terzi devono dunque essere stati ammessi al regolare mercato del lavoro nel Regno Unito da almeno 12 mesi.

Art. 2

L’articolo 2 prevede che i prestatori di servizi definiti nell’articolo 1 hanno il diritto di recarsi in Svizzera e di prestarvi servizi per un periodo non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Il paragrafo 2 garantisce il diritto di ingresso e di soggiorno per la durata dell’attività.

Art. 3

L’articolo 3 precisa che possono fornire liberamente prestazioni di servizi conformemente all’articolo 2 le persone giuridiche costituite conformemente alla legislazione del Regno Unito e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il principale centro d’attività in questo Paese.

Art. 4

Secondo l’articolo 4, per un periodo fino a 90 giorni i prestatori di servizi del Regno Unito non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata; sono invece soggetti alla procedura di notifica, come era previsto anche sotto il regime dell’ALC. Questo significa anche, per esempio, che la notifica deve essere presentata otto giorni prima dell’inizio della prestazione del servizio.

Art. 5

L’articolo 5 specifica che la prestazione di servizi può svolgersi per un massimo di 90 giorni lavorativi, ininterrottamente o in vari periodi. Per esempio è possibile eseguire due incarichi da 45 giorni lavorativi con una pausa di diversi mesi tra uno e l’altro, purché non si oltrepassino i 90 giorni lavorativi in un anno civile. Conformemente al paragrafo 2, l’obbligo di garanzia del prestatore di servizi verso il suo cliente non è un motivo valido per superare questa soglia. Se la prestazione di servizi dovesse durare più a lungo, per il periodo successivo ai 90 giorni lavorativi il prestatore deve dunque ottenere un permesso conformemente alla LStrI. Tuttavia, la durata massima di 90 giorni non si applica nei casi di forza maggiore.

Art. 6

Secondo l’articolo 6, le disposizioni non si applicano all’esercizio della pubblica autorità in Svizzera. Il paragrafo 2 ribadisce le disposizioni esposte all’articolo 9 paragrafo 5, secondo le quali continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative e regolamentari della Svizzera, comprese quelle previste dai contratti collettivi di lavoro, concernenti le misure in materia di previdenza sociale e di lavoro. Queste prescrizioni vengono controllate e applicate dalle autorità competenti e in tal modo è possibile continuare ad attuare tutte le misure di accompagnamento stabilite con il Regno Unito.

Nel paragrafo 3, in linea con quanto disciplinato nell’ALC, sono esclusi dal campo di applicazione i seguenti servizi: attività di collocamento e fornitura di personale, così come servizi finanziari che necessitano di un’autorizzazione preliminare e il cui prestatore è soggetto alla vigilanza prudenziale. Conformemente al paragrafo 4, è possibile limitare la libera prestazione di servizi di cui all’articolo 2 paragrafo 1 se vi sono seri motivi d’interesse pubblico o se ciò è giustificato dalla sicurezza e dall’ordine pubblici.

4.6.2 Allegato 2: Accesso per i prestatori di servizi della Svizzera

L’allegato 2 comprende le disposizioni relative all’accesso al Regno Unito per i prestatori di servizi svizzeri: questo accesso è accordato sotto forma di un'ampia apertura settoriale e di ulteriori agevolazioni.

Il paragrafo 1 prevede l’obbligo per il Regno Unito di garantire ai prestatori di servizi distaccati o indipendenti della Svizzera di poter prestare i loro servizi conformemente all’articolo 12 dell’Accordo nei settori elencati nell’allegato 2, fatte salve le limitazioni elencate al paragrafo 15 dell’allegato 2.

Il paragrafo 2 definisce i termini «prestatore di servizi contrattuale», «professionisti indipendenti», «persona giuridica della Svizzera», «persona fisica della Svizzera» e «prestatore di servizi della Svizzera». I prestatori di servizi contrattuali sono persone alle dipendenze di una persona giuridica della Svizzera che hanno stipulato un contratto per la prestazione di un servizio a un consumatore finale (un privato o un acquirente commerciale) nel Regno Unito. Sono esclusi i dipendenti delle agenzie di collocamento e di fornitura del personale e le persone giuridiche stabilite nel Regno Unito. I professionisti indipendenti sono persone fisiche stabilite in qualità di lavoratori autonomi in Svizzera che hanno stipulato un contratto per la prestazione di un servizio a un consumatore finale nel Regno Unito. Va sottolineato che, secondo la lettera (d), l’Accordo concerne non solo i cittadini svizzeri ma anche i residenti permanenti.

Al paragrafo 4 il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni e procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e alle prescrizioni e procedure in materia di licenze per prestatori di servizi della Svizzera che non costituiscono una limitazione ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo.

Il paragrafo 6 ribadisce, conformemente all’articolo 12 paragrafo 4, che non è possibile entrare nel Regno Unito per motivi professionali qualora le finalità o la conseguenza di tale ingresso siano quelle di interferire in vertenze di lavoro o di gestione (p. es trattative salariali).

Secondo il paragrafo 7 i prestatori di servizi della Svizzera nel Regno Unito non devono soddisfare i requisiti di lingua inglese come condizione per l’ingresso temporaneo.

Il paragrafo 9 elenca i settori in cui il Regno Unito ha assunto impegni specifici per quanto riguarda i prestatori di servizi contrattuali della Svizzera, mentre il paragrafo 10 precisa le condizioni che questi ultimi devono rispettare. In particolare, i prestatori di servizi devono avere un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi, essere impiegati da almeno un anno nell’impresa che li distacca, avere almeno tre anni di esperienza professionale nel settore di attività