Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 13 pagine
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Art. 4 Adempimento degli obblighi
L’articolo 4 stabilisce che le Parti adempiono gli obblighi derivanti dall’Accordo e che esse devono garantire l’applicazione a tutti i livelli statali.
Art. 5 Trasparenza
L’articolo 5 sulla trasparenza tratta il dovere d’informazione che compete alle Parti. Queste ultime devono pubblicare o rendere accessibili le leggi, le regolamentazioni, le sentenze giudiziarie e le decisioni amministrative di applicazione generale nonché gli accordi internazionali che possono avere un impatto sull’attuazione dell’Accordo. A tale obbligo di carattere generale si aggiunge il dovere di informare e di rispondere a domande riguardanti misure che possono influire sull’applicazione dell’Accordo. Le Parti non sono obbligate a rivelare informazioni considerate confidenziali secondo la legislazione nazionale la cui divulgazione possa ostacolare l’applicazione della legge, essere altrimenti contraria all’interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un qualsiasi operatore economico.
Art. 6 Consultazioni
L’articolo 6 disciplina le consultazioni formali. Una Parte può in qualsiasi momento richiedere per scritto consultazioni con l’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con l’Accordo. La Parte alla quale viene presentata la richiesta deve rispondere entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento. L’articolo stabilisce gli obblighi specifici delle Parti e i requisiti formali della fase di consultazione. Le Parti sono vincolate dai termini di un eventuale accordo che raggiungono nel corso di tali consultazioni e ognuna di esse deve adottare le misure necessarie per attuarlo. Poiché l’Accordo è limitato a due anni, non è stato previsto né un comitato misto né un organo di risoluzione delle controversie.
Art. 7 Eccezioni generali
L’articolo 7 integra le deroghe generali previste dal diritto dell’OMC (art. XIV GATS), in particolare sulla protezione dell’ordine pubblico e della salute.
Art. 8 Eccezioni in materia di sicurezza
L’articolo 8 integra le eccezioni in materia di sicurezza del diritto dell’OMC (art. XIVbis GATS).
4.3 Capitolo 2: Circolazione di persone fisiche ai fini della prestazione di un servizio
Art. 9 Obiettivo, campo di applicazione e disposizioni generali
L’articolo 9 stabilisce l’obiettivo, il campo d’applicazione e le disposizioni generali del capitolo relativo alla circolazione di persone fisiche ai fini della prestazione di un servizio. Il capitolo si applica a misure che incidono sull’ingresso e sul soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi. Non sono comprese misure riguardanti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro, né misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.
Viene inoltre specificato che continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative e regolamentari delle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo (p. es. la durata del soggiorno), salvo che vengano assunti impegni in questi ambiti. La Svizzera può dunque continuare a mantenere i requisiti per l’ingresso e il soggiorno previsti dalle norme Schengen. Allo stesso modo il Regno Unito, in quanto non più membro dell’UE, può introdurre disposizioni in materia di visti nel quadro della sua nuova politica migratoria. In una nota a piè di pagina, entrambe le Parti specificano che il solo fatto di richiedere un visto non va interpretato come misura che compromette i vantaggi derivanti dalle disposizioni del capitolo 2.
Il paragrafo 5 stabilisce che continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative e regolamentari della Svizzera, comprese quelle previste dai contratti collettivi di lavoro, concernenti le misure in materia di previdenza sociale e di lavoro. Per il nostro Paese è stata aggiunta una nota a piè di pagina per precisare il concetto di «misure in materia di lavoro». In tal modo è possibile continuare ad applicare tutte le misure di accompagnamento stabilite con il Regno Unito.
Secondo il paragrafo 6, è possibile continuare ad attuare misure per tutelare l’integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento, purché tali misure non siano utilizzate impropriamente per aggirare obblighi specifici.
Art. 10 Definizioni
L’articolo 10 definisce vari termini. Per «stabilimento» si intende la costituzione o l’acquisizione di una persona giuridica (p. es. attraverso la partecipazione al capitale o l’apertura di una succursale) al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli. La definizione di «persona giuridica» è stata presa dal GATS. Per quanto riguarda il concetto di «prestatore di servizi», l’articolo 10 rimanda ai due allegati in cui – per via di approcci diversi – ogni Parte fornisce la sua definizione.
Art. 11 Trasparenza
L’articolo 11 obbliga le Parti a rendere pubblicamente accessibili le informazioni sull’ingresso, sul soggiorno temporaneo e sugli altri requisiti in materia di immigrazione inerenti alla prestazione di un servizio e a tenere aggiornate tali informazioni (p.es. informazioni sui visti, sui documenti richiesti e sulle modalità di presentazione della domanda). Ciascuna Parte fornisce all’altra dettagli riguardanti le pubblicazioni pertinenti o i siti web dove sono rese accessibili tali informazioni e si impegna a informarla di qualsiasi cambiamento rilevante.
Art. 12 Accesso per prestatori di servizi
L’articolo 12 fa riferimento agli allegati 1 e 2, che descrivono rispettivamente gli obblighi delle due Parti e le condizioni di accesso al mercato. Il paragrafo 3 prevede che nel Regno Unito non siano né adottati né mantenuti contingenti numerici