Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 13 pagine
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6.4 Applicazione provvisoria
Secondo l’articolo 7b capoverso 1 LOGA, nel caso in cui l’Assemblea federale è competente per l’approvazione di un trattato internazionale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l’applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.
Il Consiglio federale ritiene che la condizione della salvaguardia di importanti interessi della Svizzera sia adempiuta per i seguenti motivi.
L’obiettivo dell’Accordo è mantenere l’accesso più ampio possibile al mercato per i prestatori di servizi dopo l’estinzione dell’ALC tra la Svizzera e il Regno Unito e di attenuare fortemente gli effetti negativi sull’economia che ne derivano. Se l’Accordo non avesse potuto essere applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2021, l’accesso reciproco agevolato per i prestatori di servizi tra la Svizzera e il Regno Unito non avrebbe potuto proseguire con continuità dopo l’estinzione dell’ALC tra la Svizzera e il Regno Unito. Le aziende svizzere non avrebbero infatti potuto beneficiare di un ampio accesso al mercato nel Regno Unito per la prestazione di servizi contrattuali da parte di persone fisiche e al contempo per l’economia svizzera sarebbe stato difficile accedere a prestatori di servizi britannici.
Il Consiglio federale ritiene che la condizione della particolare urgenza sia adempiuta per i seguenti motivi.
Ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 2, l’Accordo entra in vigore alla data in cui l’ALC cessa di essere applicabile al Regno Unito e se a quel momento ogni Parte ha notificato all’altra che le proprie procedure di approvazione interne sono terminate. Dal 1° gennaio 2021 l’ALC non è più applicabile al Regno Unito, dato che si è concluso il periodo di transizione stabilito nell’accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. In tale data non era tuttavia ancora stata conclusa la procedura di approvazione nazionale del SMA. Quest’ultimo entrerà pertanto in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica delle Parti dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. La procedura di approvazione interna della Svizzera ha potuto essere avviata soltanto una volta conclusi i negoziati sostanziali, a metà novembre 2020, e terminerà ben dopo l’estinzione dell’applicazione dell’ALC tra la Svizzera e il Regno Unito. È stato dunque necessario ricorrere a un’applicazione provvisoria dell’Accordo per coprire il periodo tra l’estinzione del regime dell’ALC tra la Svizzera e il Regno Unito e la conclusione della procedura regolare di approvazione da parte del Parlamento.
Il Consiglio federale ha quindi deciso di applicare provvisoriamente l’Accordo a partire dal 1° gennaio 2021. Le commissioni parlamentari competenti sono state consultate ai sensi dell’articolo 152 capoverso 3bisLParl (la CPE-N il 9 dicembre e la CPE-S il 10 dicembre 2020).
Secondo l’articolo 7b capoverso 2 LOGA, l’applicazione provvisoria cessa se il Consiglio federale, entro sei mesi dall’inizio dell’applicazione provvisoria, non ha sottoposto all’Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l’approvazione del trattato.