Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 13 pagine

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pertinente e possedere un titolo universitario o una qualifica equivalente e la qualifica professionale per esercitare l’attività. Inoltre, il prestatore di servizi distaccato nel Regno Unito non può ricevere altra remunerazione che quella corrisposta dall’impresa che lo distacca. L’accesso accordato riguarda unicamente l’attività del servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di avvalersi del titolo professionale in uso nel Regno Unito. Inoltre, il numero delle persone contemplato dal contratto di servizi non deve superare quello necessario per l’adempimento dello stesso.

Conformemente al paragrafo 11, per i prestatori di servizi contrattuali la durata del soggiorno è ammessa per un periodo complessivo non superiore ai 12 mesi nell’arco di 24 mesi oppure per la durata del contratto, se tale periodo è più breve.

I paragrafi da 12 a 14 stabiliscono, in modo analogo ai paragrafi da 9 a 11, i settori in cui il Regno ha assunto impegni specifici per quanto riguarda i professionisti indipendenti e le condizioni che questi ultimi devono rispettare. Queste persone possono operare in meno settori rispetto ai prestatori di servizi distaccati, ma le condizioni sono per lo più identiche; vi sono differenze soprattutto per quanto riguarda l’esperienza professionale richiesta (6 anni).

La tabella del paragrafo 15 specifica nella colonna di sinistra i settori elencati nei paragrafi 9 e 12 e nella colonna di destra le restrizioni per i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti. Nei settori in cui ha assunto impegni specifici, il Regno Unito non adotta limitazioni al numero totale di prestatori di servizi della Svizzera né ne verifica la necessità economica, per cui nella colonna riservata alle restrizioni si legge «Nessuna». Per quanto riguarda invece i settori in cui non ha assunto impegni, in quest’ultima colonna si legge «Nessun impegno».

4.7 Commento allo scambio di lettere

Gli impegni del Regno Unito concernenti l’accesso al mercato per i prestatori di servizi della Svizzera sono limitati ai titolari di diplomi universitari o equivalenti. In uno scambio di lettere la Svizzera e il Regno Unito si sono accordati per facilitare l’accesso anche alle persone in possesso di titoli della formazione professionale. Il Regno Unito conferma la volontà di garantire che l’autorità britannica competente (National Recognition Information Centre, NARIC) esamini il riconoscimento dell’equivalenza di determinati titoli della formazione professionale svizzera. Lo scambio di lettere è entrato in vigore contemporaneamente all’applicazione in via provvisoria dell’Accordo il 1° gennaio 2021.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1 Ripercussioni sull’effettivo del personale

L’Accordo non ha ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione. Non sorgono nuovi compiti esecutivi, poiché la procedura di notifica veniva già applicata prima dell’uscita del Regno Unito dall’UE ai prestatori di servizi del Regno Unito interessati dall’Accordo.

5.1.2 Ripercussioni finanziarie

L’Accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Non sorgono nuovi compiti esecutivi, poiché la procedura di notifica veniva già applicata prima dell’uscita del Regno Unito dall’UE ai prestatori di servizi del Regno Unito interessati dall’Accordo. La procedura di notifica non distingue tra la continuazione di un servizio iniziato prima del 1° gennaio 2021 (sulla base dell’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini) e un nuovo servizio (sulla base del SMA). Il SMA viene quindi applicato in modo analogo all’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L’Accordo non ha ripercussioni finanziarie né sull’effettivo del personale per Cantoni e Comuni. Non sorgono nuovi compiti esecutivi, poiché la procedura di notifica veniva già applicata prima dell’uscita del Regno Unito dall’UE ai prestatori di servizi del Regno Unito interessati dall’Accordo. L’Accordo non ha ripercussioni per quanto riguarda le ripartizioni dei compiti tra Cantoni e Comuni.

5.3 Ripercussioni sull’economia

L’Accordo attenua gli effetti negativi dell’abolizione della libertà di fornire servizi per un massimo di 90 giorni in un anno civile nel Regno Unito. Infatti garantirà anche in futuro alle aziende svizzere un ampio accesso al mercato in questo Paese per la prestazione di servizi contrattuali da parte di persone fisiche. I beneficiari sono soprattutto piccole e grandi imprese che distaccano personale nel Regno Unito per la prestazione di servizi contrattuali, così come prestatori di servizi indipendenti della Svizzera. Senza l’Accordo l’accesso al mercato britannico sarebbe molto limitato e i prestatori di servizi della Svizzera sarebbero svantaggiati rispetto a quelli provenienti da Paesi con un accordo simile, in particolare dai Paesi membri dell’UE.

Inoltre, grazie al SMA le imprese svizzere potranno continuare ad avvalersi in tempi rapidi di servizi di breve durata forniti da aziende britanniche. Nel 2019 sono stati registrati in Svizzera circa 3800 prestatori di servizi britannici soggetti a notifica per periodi fino a 90 giorni, più della metà dei quali nel settore comprendente banche, assicurazioni e consulenza (30,4 %) e di quello comprendente chiesa, cultura, sport e intrattenimento (23,4 %); il 15 per cento proveniva invece dal settore delle costruzioni, mentre circa il 6 per cento da quello alberghiero e del commercio.

Secondo una consultazione della comunità economica condotta nell’ottobre 2020 tramite economiesuisse con il coinvolgimento di altre associazioni, l’economia svizzera ha un forte interesse nell’ottenere un accesso bilaterale per la prestazione di servizi di breve durata quanto più libero possibile. A inizio novembre 2020 si è inoltre tenuta una consultazione in forma abbreviata con le parti sociali e i Cantoni in merito al mantenimento della procedura di notifica per i prestatori di servizi del Regno Unito non contemplati dall’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. L’Unione svizzera degli