Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 13 pagine
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né le misure relative all’accesso al mercato del lavoro (assunzione presso datori di lavoro svizzeri) né le misure relative alla nazionalità, al domicilio o all’occupazione a titolo permanente. Va notato che i requisiti stabiliti da leggi o regolamentazioni in merito alla sicurezza sociale e alle condizioni di lavoro, comprese le leggi e le regolamentazioni concernenti i salari minimi e i contratti collettivi (p. es. salari, orari di lavoro), rimangono validi. Ciò significa che le misure di accompagnamento e le corrispondenti disposizioni della legge sui lavoratori distaccati12 continuano ad applicarsi ai prestatori di servizi britannici attivi in Svizzera per un massimo di 90 giorni per anno civile che si sono conformati alla procedura di notifica. Il capitolo contiene anche disposizioni specifiche sulla trasparenza della prestazione di servizi transfrontalieri. Gli impegni specifici delle Parti in materia di accesso al mercato dei prestatori di servizi sono indicati negli allegati 1 e 2.
Il capitolo 3 contiene disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi di breve durata. Poiché l’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini contiene già sufficienti disposizioni per il riconoscimento dei diplomi fino al 2024, la situazione iniziale in quest’ambito è già favorevole. Non è stato pertanto necessario adottare disposizioni dettagliate nel SMA, tanto più che i settori coperti dall’Accordo riguardano solo di rado professioni regolamentate.
Il capitolo 4 contiene le disposizioni finali, tra cui regolamentazioni concernenti l’entrata in vigore, l’applicazione provvisoria e la durata di validità dell’Accordo. Il SMA si applica provvisoriamente a partire dalla data in cui l’ALC ha cessato di essere valido per il Regno Unito, ossia dal 1° gennaio 2021. Entrerà in vigore non appena si concluderanno le procedure di approvazione interne e le Parti l’avranno notificato l’una all’altra. La durata di validità del SMA è limitata a due anni. Le Parti possono decidere di prolungarlo. È previsto che questa competenza venga conferita al Consiglio federale tramite decreto federale.
Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante dell’Accordo e contengono gli impegni di entrambe le Parti in materia di accesso al mercato. L’allegato 1 regola l’accesso per i prestatori di servizi del Regno Unito, indipendenti e dipendenti, al mercato svizzero. Queste persone possono continuare a prestare i loro servizi per un massimo di 90 giorni per anno civile come avvenuto finora con l’ALC. Per fornire i loro servizi non necessitano di un’autorizzazione, ma devono continuare a notificare in anticipo la loro attività secondo la procedura di notifica applicabile anche ai prestatori di servizi degli Stati membri dell’UE/AELS. Nell’allegato viene inoltre stabilito che le condizioni salariali e lavorative nonché le disposizioni sulla sicurezza sociale vigenti in Svizzera sono mantenute e che le misure di controllo e di applicazione di queste disposizioni (misure di accompagnamento) continuano ad applicarsi ai prestatori di servizi del Regno Unito. La prestazione di servizi per più di 90 giorni non è coperta dall’Accordo ed è dunque sottoposta alle condizioni di ammissione stabilite nella LStrI.
L’allegato 2 regola l’accesso per i prestatori di servizi svizzeri al Regno Unito. Dal 1° gennaio 2021, dopo che si è concluso il periodo di transizione, il Regno Unito ha introdotto un nuovo sistema di immigrazione, e quindi di accesso al mercato per i prestatori di servizi di breve durata, che in linea di principio si applica in modo analogo a tutti gli Stati. Di conseguenza, non fa più una distinzione tra UE, SEE, Svizzera e Paesi terzi. Il nuovo sistema di immigrazione comporta inoltre nuove disposizioni per i visti, anch’esse applicabili in linea di principio a tutti i Paesi. In base al SMA, il Regno Unito accorda ai prestatori di servizi svizzeri le seguenti condizioni preferenziali di accesso al mercato:
- Nell’ambito di un distacco, i prestatori di servizi contrattuali della Svizzera (contractual service suppliers)
ottengono l’accesso al mercato britannico in 20 settori supplementari rispetto agli 11 settori nei quali il Regno Unito ha già assunto impegni nel quadro del GATS.
- I professionisti indipendenti della Svizzera (independent professionals) ottengono l’accesso al mercato
britannico in 16 settori; in base al GATS il Regno Unito non aveva invece assunto alcun impegno per questa categoria di lavoratori.
- Il Regno Unito rinuncia alla verifica della necessità economica (Economic Needs Test, ENT) nei settori in cui ha assunto impegni, mentre nel GATS richiede una tale verifica per diversi settori in cui si è impegnato, ad
esempio per i servizi di ingegneria e la consulenza alle aziende.
- L’accesso al mercato del Regno Unito si applica non solo ai cittadini svizzeri, ma anche ai residenti permanenti in Svizzera.
- I prestatori di servizi della Svizzera ottengono l’accesso per 12 mesi nell’arco di due anni civili, mentre in base al GATS hanno accesso solo per un massimo di tre mesi per anno civile negli 11 settori in cui il Regno Unito ha assunto impegni.
- I prestatori di servizi della Svizzera non sono tenuti a fornire certificati che attestino la loro conoscenza della lingua inglese.
Gli impegni del Regno Unito concernenti l’accesso al mercato per i prestatori di servizi della Svizzera sono limitati ai titolari di diplomi universitari o equivalenti. In uno scambio di lettere la Svizzera e il Regno Unito si sono accordati per facilitare l’accesso anche alle persone in possesso di titoli della formazione professionale. Il Regno Unito conferma la volontà di garantire che l’autorità britannica competente esamini il riconoscimento dell’equivalenza di determinati titoli della formazione professionale svizzera.
L’attuazione del SMA non richiede alcuna modifica a livello legislativo. Secondo l’Accordo – in linea con la regolamentazione dell’ALC – la prestazione di servizi per un massimo di 90 giorni per anno civile da parte di prestatori del Regno Unito è esente da una procedura di autorizzazione ai sensi della LStrI e resta soggetta all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 6 della legge sui lavoratori distaccati e dell’articolo 6 dell’ordinanza sui lavoratori distaccati13. L’ordinanza sulla libera circolazione delle persone14 è stata modificata dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 per consentire l’applicazione provvisoria dell’Accordo. L’ingresso, l’oggetto e il campo di applicazione di questa ordinanza sono stati adattati in modo che l’obbligo di notifica si applichi anche ai prestatori di servizi indipendenti coperti dall’Accordo. L’ordinanza riveduta è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.
La versione originale del SMA è in inglese. Non esiste una versione originale in una lingua ufficiale della Svizzera. Per consentire un’applicazione provvisoria a partire dal 1° gennaio 2021, tenendo conto delle procedure di approvazione
12RS 823.20
13 RS 823.201
14 Ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio, RS 142.203