Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 13 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
L’Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi (Services Mobility Agreement, SMA)2 è stato concluso il 14 dicembre 2020. L’Accordo disciplina la prestazione di servizi di breve durata da parte di persone fisiche e contiene disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi di breve durata. L’obiettivo è mantenere un accesso quanto più ampio possibile per i prestatori di servizi dopo l’estinzione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)3 tra la Svizzera e il Regno Unito.
Nel quadro della strategia «Mind the Gap» il Consiglio federale si è prefissato l’obiettivo di garantire nei limiti del possibile i diritti e gli obblighi esistenti anche dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE e di approfondire la cooperazione laddove esista un interesse reciproco. Come altri accordi già applicati nei settori del commercio, della migrazione, del trasporto stradale, del trasporto aereo e delle assicurazioni, il SMA si inserisce quindi nella strategia «Mind the Gap».
L’ALC tra la Svizzera e l’UE è stato applicato alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito solo fino al 31 dicembre 2020, ragione per cui dal 1° gennaio 2021 i prestatori di servizi non beneficiano più del libero accesso reciproco convenuto per la prestazione di servizi di una durata massima di 90 giorni per anno civile. Senza un accordo, a partire dal 1° gennaio 2021 i prestatori di servizi svizzeri avrebbero ancora accesso nel Regno Unito solo agli 11 settori in cui quest’ultimo si è impegnato nell’Accordo generale sul commercio di servizi (GATS) dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)4. I prestatori di servizi transfrontalieri del Regno Unito che esercitano la loro attività in Svizzera per un massimo di 90 giorni per anno civile sarebbero invece soggetti alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)5.
L’Accordo del 25 febbraio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini)6 tutela i diritti acquisiti dai prestatori di servizi in base all’ALC e permette loro di continuare a fornire le prestazioni di servizi iniziate prima del 1° gennaio 2021 e per le quali esiste un contratto scritto. Ciò significa che per i rapporti contrattuali esistenti tra prestatori di servizi e clienti della Svizzera e del Regno Unito, e viceversa, i diritti e gli obblighi derivanti dall’ALC devono essere mantenuti per un periodo di cinque anni. I contratti stipulati o iniziati dopo il 1° gennaio 2021 non sono tuttavia coperti dall’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. Nel campo del riconoscimento dei diplomi, tale Accordo contiene già disposizioni sufficienti al riguardo fino al 2024, applicabili alle persone che hanno iniziato o terminato una formazione in uno dei due Stati prima della data di cessazione della validità dell’ALC tra la Svizzera e il Regno Unito.
Il SMA è stato approvato dal Consiglio federale il 4 dicembre 2020 e firmato a Londra il 14 dicembre. L’ALC non è più applicabile tra la Svizzera e il Regno Unito dal 1° gennaio 2021. Al fine di garantire la continuità dell’accesso reciproco agevolato per i prestatori di servizi anche per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2020 o la cui esecuzione è iniziata dopo il 31 dicembre 2020, il SMA è applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2021, con il consenso delle Commissioni parlamentari competenti, in attesa che le procedure di approvazione interne vengano portate a termine. La durata di validità del SMA è limitata a due anni. Le Parti possono decidere di prolungarlo.
1.2 Alternative esaminate
Nel corso di colloqui esplorativi svoltisi nell’estate del 2020, la Svizzera e il Regno Unito hanno valutato se un accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi potesse essere d’interesse per entrambe le Parti. I due Paesi hanno concluso che sarebbe stato opportuno avviare negoziati per evitare che a partire da gennaio 2021 l’accesso per i prestatori di servizi risultasse molto più difficile rispetto a quanto avveniva con il regime dell’ALC.
In mancanza di un accordo, i prestatori di servizi svizzeri avrebbero infatti potuto accedere nel Regno Unito solo agli 11 settori in cui quest’ultimo si è impegnato nel quadro del GATS. Gli informatici o i consulenti assicurativi, per esempio, non avrebbero più potuto accedere al mercato dei servizi in questo Paese. Dal canto loro, i prestatori di servizi del Regno Unito sarebbero stati sottoposti alla LStrI e avrebbero dovuto richiedere ai Cantoni un permesso di lavoro, che in un secondo tempo sarebbe stato esaminato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Nel quadro del GATS la Svizzera si è impegnata a consentire l’accesso dei prestatori di servizi stranieri al suo mercato solo in tre settori7. In linea di principio, il regime che la Svizzera applica ai Paesi terzi secondo la LStrI ammette l’accesso anche per i prestatori di servizi di altri settori. Per i settori non soggetti a impegni in base al GATS il permesso di lavoro può tuttavia essere rifiutato in assenza di un interesse economico. Le aziende svizzere avrebbero pertanto avuto maggiori difficoltà a disporre in modo tempestivo di prestatori di servizi britannici.
Per queste ragioni, la Svizzera e il Regno Unito hanno deciso di avviare negoziati per la conclusione di un accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.
2 RS 0.946.293.671.2
3 RS 142.112.681
4Contabilità, pubblicità, architettura, ingegneria, consulenza legale, consulenza gestionale, servizi di ricognizione sul campo, consulenza fiscale,
servizi tecnici di prova e di analisi, traduzione, servizi urbanistici e paesaggistici.
5 RS 142.20
6 FF 2020 969, RS 0.142.113.672
7 Servizi di ingegneria, servizi di consulenza relativi all’installazione di hardware per computer, servizi di implementazione di software.